Italian Constitutional Court dismisses autonomous provinces' challenge to national Red Cross reform law regarding professional training. The court rejects the argument that the law violates exclusive provincial legislative powers. The decision clarifies that national laws can reference regional/provincial rules without explicit saving clauses. The ruling upholds the validity of the national reform statute against constitutional complaints. The court emphasizes the interpretative approach to legislative competence distribution. The outcome confirms the supremacy of national legislation in this specific context. The judgment addresses the relationship between national and regional legal frameworks. The decision resolves the dispute over the Red Cross reorganization law. The court finds the constitutional questions raised by the provinces to be unfounded. The ruling maintains the legal order's stability regarding professional education standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints filed by the autonomous provinces of Bolzano and Trento against Article 11 of the 1980 Red Cross reform law to be unfounded. The provinces argued that the national statute violated their exclusive powers over professional training and concurrent powers over hygiene and health, claiming the law should not apply to them due to the absence of an explicit saving clause. The Court rejected this premise, ruling that the lack of an explicit saving clause does not prevent the interpretation that national laws can reference regional or provincial regulations, especially when the national law explicitly refers to such local rules for professional qualification requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 Cost.; Art. 11, 3rd comma, D.P.R. 613/1980: The absence of an explicit saving clause in state legislation does not preclude the interpretation that such laws apply to autonomous regions or provinces, particularly when the national norm explicitly references local regulations governing professional qualifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma,
del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, concernente: "Riordinamento della
Croce Rossa Italiana", promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 6 novembre
1980, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn.
23 e 25 del registro ricorsi 1980;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento;
1. - Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14
successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 11,
terzo comma del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, pubblicato sulla G.U.
del 7 ottobre 1980, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa
Italiana", assumendo il contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 n.
29, 9 n. 10, 16, 19 Stat. T.-A.A. (d.P.R. n. 670 del 1972), e
relative norme di attuazione, e con l'art. 70 della legge n. 833 del
1978 in riferimento all'art. 76 Cost.
Premesso che la norma impugnata non dovrebbe ritenersi applicabile
alla Provincia di Bolzano in virtù dell'art. 80 della predetta legge
n. 833 del 1978, che fa salve le competenze della Provincia medesima
"nelle materie disciplinate dalla presente legge", la ricorrente
osserva tuttavia che la norma potrebbe intendersi estesa anche alle
Regioni speciali e alle Province autonome, in considerazione della
sua dizione e del fatto che si riferisce ad una associazione a
carattere nazionale, come la Croce Rossa Italiana. Se così fosse, la
ricorrente lamenta la lesione della potestà legislativa esclusiva
della Provincia in materia di formazione professionale, già
esercitata, con riguardo alla disciplina delle scuole per la
formazione del personale sanitario non medico, con la legge
provinciale n. 28 del 1977, nonché della potestà concorrente in
tema di igiene e sanità.
In secondo luogo, la Provincia prospetta il dubbio che l'art. 70,
terzo comma, della legge n. 833 del 1978, il quale delega il Governo
ad emanare norme per il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e
di cui il d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613 costituisce l'attuazione,
dovrebbe intendersi come sottoposto al limite del già ricordato art.
80 della medesima legge, che fa salve le competenze provinciali
sussistenti in materia e in particolare le norme relative alla
"ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla
parificazione della lingua italiana e tedesca". Al contrario, secondo
la ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe stabilito
espressamente l'inapplicabilità della norma impugnata dalla
provincia ricorrente, violando così l'art. 70 della legge n. 833 del
1978 in riferimento all'art. 76 Cost.
2. - Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14
successivo, la Provincia di Trento ha impugnato l'art. 11, 3° comma,
d.P.R. n. 613 del 1980 sulla base delle medesime norme invocate dalla
Provincia di Bolzano nel ricorso menzionato al punto precedente
dispiegando identiche argomentazioni, ad eccezione di quella
concernente il principio della proporzionalità tra i gruppi
linguistici.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 6 dicembre
1980, sicché il suo atto dev'esser considerato fuori termine.
4. - Nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le Province
ricorrenti hanno insistito sulle proprie ragioni.
1. - I due ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui in epigrafe, vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza, data l'identità delle questioni ivi prospettate.
2. - Oggetto dei presenti giudizi è l'art. 11, terzo comma, del
d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, adottato su delegazione prevista
dall'art. 70 della legge n. 833 del 1978, intitolata "Riordinamento
della Croce Rossa Italiana", il quale è impugnato, per violazione
dell'art. 76 Cost. e delle norme statutarie sulla competenza
legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e su
quella concorrente in materia di igiene e sanità (artt. 3, terzo
comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.-A.A.), sul presupposto che
debba applicarsi anche alle Province di Trento e di Bolzano, sia
perché manca nel predetto articolo un'espressa clausola di salvezza
delle competenze provinciali, sia per il carattere nazionale
dell'ente associativo disciplinato.
3. - Le questioni sono infondate.
Deve ritenersi errato il presupposto cui le Province ricorrenti
subordinano la loro impugnazione, sotto l'uno e l'altro dei profili
prospettati.
Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 219 del
1984, 214 del 1985), l'assenza nelle leggi statali di un'espressa
clausola di salvezza delle competenze legislative delle regioni ad
autonomia differenziata o delle province autonome non preclude di
giungere per via interpretativa alla medesima conclusione, tanto più
quando, come nel caso in questione, non si fa alcuna menzione di una
riserva allo Stato delle attribuzioni disciplinate. Né, del resto,
può correttamente affermarsi che l'attinenza della normativa
impugnata ad un oggetto costituito da un'associazione nazionale,
qual'è la Croce Rossa Italiana, comporta per ciò stesso
l'impossibilità o la contraddittorietà, per il legislatore
nazionale, di stabilire raccordi o rinvii, a taluni fini, con norme
adottate o adottabili nell'esercizio di competenze regionali o
provinciali.
Nel caso di specie, anzi, proprio quest'ultima è l'evenienza che
si è realizzata. La norma impugnata, infatti, quando dispone che il
diploma di infermiera volontaria della C.R.I. "consente (...)
l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno
delle scuole delle infermiere professionali", intende precisamente
far riferimento alle leggi che, secondo la ripartizione delle
competenze costituzionalmente disposta nel nostro ordinamento,
disciplinano i requisiti ritenuti necessari al fine ivi previsto.
Sotto questo profilo, dunque, le leggi vigenti nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano nella materia appena ricordata devono
intendersi richiamate dall'inciso precedentemente sottolineato.
Venendo meno la premessa alla quale le Province ricorrenti
subordinano le loro censure, le conseguenti questioni devono
ritenersi infondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
nei confronti dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980,
n. 613 per violazione degli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10,
16 e 19 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), sollevata dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI