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Ordinanza 195/1988 ECLI:IT:COST:1988:195 Generato dall'IA

Ordinanza 195/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 195/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 205, 207

Regesto Legislator

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Ordinanza 195/1988 · Corte costituzionale: 204, 205, 207

Parole chiave

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carcerazione di sicurezza capacità di subire la carcerazione condizioni della detenzione preventiva controllo periodico della detenzione ricovero psichiatrico forzato diritti del detenuto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 205, 207

e 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio

1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino,

iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Ariano Irpino,

con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986, ha denunciato, in riferimento

agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 della Costituzione, l'illegittimità

degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, in quanto non

consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una

valutazione in concreto della pericolosità del soggetto;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31

dispone: a) " L'articolo 204 del codice penale è abrogato" (primo

comma); e b) "Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate

previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è

persona socialmente pericolosa" (secondo comma);

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il

Tribunale di Ariano Irpino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI