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Ordinanza 194/1988 ECLI:IT:COST:1988:194 Generato dall'IA

Ordinanza 194/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 194/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1980

Regesto Legislator

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Ordinanza 194/1988 · Corte costituzionale: aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1980

Parole chiave

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rimpatrio di capitali investimento all'estero mercato dei capitali confisca sotto sanzione internazionale grave deficienza del procedimento all'estero imposta sul capitale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10

agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30

aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con

modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente

disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori

modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30

aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1980

dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 329 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 1° aprile

1980, ha denunciato, in riferimento all'art.3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689,

nella parte in cui non prevede, in relazione agli illeciti valutari

relativi al rientro di capitali posseduti all'estero,

l'obbligatorietà del rito direttissimo, deducendo ingiustificata

disparità di trattamento rispetto alle illecite costituzioni, fuori

del territorio dello Stato, di disponibilità valutarie o di

attività di altro genere, per le quali è sempre obbligatorio il

rito direttissimo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non rilevante e

comunque non fondata, in quanto, fra l'altro, "secondo

l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha dato del complesso

della legislazione valutaria succedutasi dal 1976, il giudizio

direttissimo è obbligatorio per tutti i reati valutari contemplati

da tale legislazione";

Considerato che - a parte ogni rilievo sulla giurisprudenza della

Corte di cassazione, prevalentemente nel senso indicato

dall'Avvocatura dello Stato - l'art.4 del decreto-legge 4 marzo 1976,

n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, assunto dal

giudice a quo come tertium comparationis, è stato sostituito

dall'art. 5 della legge 26 settembre 1986, n. 599, a norma del quale

"per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano

necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo,

anche in deroga all'art. 502 del codice di procedura penale";

e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante

(v., per un precedente analogo, ordinanza n. 356 del 1987);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI