Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 193/1988 ECLI:IT:COST:1988:193 Generato dall'IA

Ordinanza 193/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 193/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 193/1988 · Corte costituzionale: 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto

Parole chiave

Generato dall'IA
inosservanza delle prescrizioni di controllo promozione dell'accusa penale reati contro la salute pubblica mancanza di disciplina violazione delle norme sicurezza controlli sanitari
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e

262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto

27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con

ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dal Pretore di Asti, iscritta al n.

362 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 317 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Asti, con ordinanza del 30 marzo 1982,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30

aprile 1962, n. 283, nelle parti in cui: a) subordina l'inizio

dell'azione penale all'espletamento della richiesta revisione di

analisi; b) non prevede che in ogni caso l'azione penale possa essere

iniziata o proseguita, pur in pendenza della revisione, non appena

decorso inutilmente il termine di due mesi per il compimento della

revisione stessa; c) preclude l'esercizio dell'azione penale nel caso

in cui l'analisi di revisione non confermi l'analisi di prima

istanza;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il

Pretore aveva disposto la trasmissione al proprio ufficio di tutte le

analisi eseguite nel territorio del mandamento, prendendo cognizione

dei verbali di prelevamento ed analisi, disponendo perizia ed

emettendo mandato di comparizione;

e che, quindi, essendo il Pretore già informato delle indagini

in corso, le dedotte censure, tutte basate sul presupposto di una

mancata conoscenza della notizia di reato, perdono, nella specie,

ogni rilevanza (v., sul punto, ordinanza n. 363 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,

n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo

unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita

delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 101, 109 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Asti

con ordinanza del 30 marzo 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI