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Ordinanza 192/1988 ECLI:IT:COST:1988:192 Generato dall'IA

Ordinanza 192/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 192/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Disciplina igienica della preparazione e della vendita delle sostanze

Regesto Legislator

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Ordinanza 192/1988 · Corte costituzionale: Disciplina igienica della preparazione e della vendita delle sostanze

Parole chiave

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verifica della cosa prodotti provenienti dai paesi terzi contraffazione di merci vendita sopra campione paese d'origine sicuro prodotti cosmetici
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e

quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli

articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi

sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Disciplina igienica della preparazione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), promossi con ordinanze emesse il 17

gennaio 1981 e il 16 aprile 1986 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di

Perugia, iscritte rispettivamente al n. 156 del registro ordinanze

1981 e ai nn. 562 e 563 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e n.

50, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con tre ordinanze di identico

contenuto, la prima emessa il 17 gennaio 1981 e le altre due emesse

il 16 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1,

quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella

parte in cui, allorché si proceda ad analisi di prodotti ittici, non

rende possibile la revisione delle analisi, se non previo

congelamento dei prodotti stessi;

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata priva

di rilevanza o comunque non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

e che le ordinanze di rimessione - tutte pronunciate nel corso

di procedimenti penali a carico di persone imputate del reato di cui

all'art. 515 del codice penale per aver venduto, come fresco, pesce

refrigerato - investono, con le censure prospettate, la disciplina

delle modalità di espletamento delle analisi di revisione (art. 1,

quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283),

disciplina che lo stesso giudice a quo ritiene, però, materialmente

inapplicabile nei casi come quello di specie, in essi occorrendo

previamente congelare il prodotto, sia questo refrigerato o no;

e che, quindi, essendo stata denunciata una norma che, per

stessa ammissione del Pretore, non potrebbe comunque ricevere

applicazione nel giudizio a quo, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 423 del

1987, n. 407 del 1987, n. 405 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art.1, quarto e quinto comma, della

legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247,

250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione

e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande),

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI