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Sentenza 187/1988 ECLI:IT:COST:1988:187 Generato dall'IA

Sentenza 187/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 187/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle somme erogate dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.

Regesto Legislator

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art. 125 della Costituzione; Sentenza 187/1988 · Corte costituzionale: delle somme erogate dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative conti regionali declinatoria di competenza procedimento di controllo degli aiuti sindacato giurisdizionale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 125 della Costituzione
l'annullamento dell'atto (art. 125 della Costituzione e art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il

27 dicembre 1978, depositato in Cancelleria il 2 gennaio 1979 ed

iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della deliberazione 17 novembre 1978,

pervenuta il 27 successivo, con cui la Commissione di Controllo

sull'amministrazione della Regione Puglia ha annullato la

determinazione 6085 del 20 ottobre 1978 della Giunta regionale che

aveva deliberato di resistere all'atto di citazione con cui il

Procuratore Generale della Corte dei conti aveva convenuto in

giudizio il Presidente della Giunta regionale;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

La Procura Generale della Corte dei conti aveva citato il

Presidente della Regione Puglia davanti a quella Corte al fine di

sentire dichiarare il suo obbligo alla presentazione del rendiconto

delle somme erogate dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.

La Regione Puglia aveva deciso di resistere a tale pretesa con

deliberazione della Giunta n. 6085 del 20 ottobre 1978 che è stata

annullata dalla deliberazione della Commissione di controllo

sull'amministrazione regionale ora impugnata (n. 825 del 17 novembre

1978).

Secondo la Commissione di controllo, che cita al riguardo

decisioni conformi della Corte di Cassazione e di questa Corte, la

giurisdizione contabile della Corte dei conti si estende anche alle

regioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato. Poiché,

inoltre, l'esame di legittimità svolto dalla Commissione di

controllo non esclude la giurisdizione contabile, la deliberazione

della Giunta regionale di resistere all'azione della Procura Generale

della Corte dei conti sarebbe illegittima in quanto contrastante con

i suddetti princi'pi.

Secondo la Regione ricorrente, invece, la Commissione di

controllo, così decidendo, non si è mantenuta nei limiti dei suoi

poteri, ma ha esercitato attribuzioni proprie della Regione, quale è

quella di decidere sull'opportunità o meno di resistere in giudizio,

esercitando quindi un controllo di merito.

Rileva inoltre la Regione che, nel caso in esame, non è in

discussione l'estensione della giurisdizione della Corte dei conti,

quanto il diverso problema se la detta Corte abbia il potere di

portare il proprio esame su funzioni esercitate dalla Regione in

virtù di una delega di carattere costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'atto di

costituzione depositato, chiede che il ricorso sia dichiarato

inammissibile e comunque infondato.

Inammissibile, perché il potere di controllo esercitato dalla

Commissione è stato riconosciuto dalla stessa Regione che ha inviato

la delibera 20 ottobre 1978 alla Commissione stessa.

Infondato, in quanto l'atto di annullamento della delibera della

Giunta non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite alla

Regione giacché la giurisdizione della Corte dei conti si estende al

rendiconto relativo alle somme erogate dallo Stato per l'esercizio

delle funzioni delegate alle Regioni.

1. - La questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi può

essere riassunta in questi termini: se un organo di controllo, in

presenza di una deliberazione con la quale l'ente controllato decide

di agire o resistere in un giudizio, possa annullare, in sede di

legittimità, la deliberazione stessa, per una ritenuta inconsistenza

dei motivi che l'ente controllato si appresta a far valere o ad

opporre in giudizio.

Nel caso di specie, infatti, la Regione Puglia aveva ritenuto non

soggette ad obbligo di rendiconto davanti alla Corte dei conti le

somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni

delegate; e, conseguentemente, aveva deciso di resistere alla pretesa

avente per oggetto tale rendiconto.

La Commissione di controllo ha annullato la deliberazione

regionale di resistere in giudizio, ritenendo che la Regione non

avesse valido motivo di opporsi alla pretesa anzidetta.

2. - Vanamente l'Avvocatura dello Stato eccepisce la

inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

L'ammissibilità non è esclusa - come sembra sostenere

l'Avvocatura - dal fatto che la Regione abbia inviato, come doveva,

la deliberazione, poi annullata, alla Commissione di controllo.

A ritenere, poi, la fondatezza del ricorso, è sufficiente la

considerazione che la Commissione di controllo ha annullato la

deliberazione della Giunta regionale in esame perché ha ritenuto che

la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa di

rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme spese per

l'esercizio delle funzioni delegate. Ma, così facendo, la

Commissione ha esercitato un controllo di merito ad essa non

spettante e che, comunque, mai avrebbe potuto comportare

l'annullamento dell'atto (art. 125 della Costituzione e art. 46 l. 10

febbraio 1953 n. 62).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Commissione di controllo

sull'amministrazione della Regione Puglia annullare la deliberazione

della Giunta regionale adottata per resistere alla pretesa di

rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme impiegate dalla

Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate, ed in

conseguenza annulla la deliberazione indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI