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Ordinanza 18/1988 ECLI:IT:COST:1988:18 Generato dall'IA

Ordinanza 18/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 18/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1° grado di Brindisi, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1981

Regesto Legislator

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Ordinanza 18/1988 · Corte costituzionale: 356 del registro ordinanze 1981

Parole chiave

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società cooperativa di abitazione deduzione per affitto nelle prestazioni complementari promovimento della costruzione di abitazioni esenzione dal pagamento dei contributi deduzione delle spese di manutenzione di immobili vantaggio particolare per contributo di miglioria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

d.lgs.lgt. 5 aprile 1945, n. 141 (Provvedimenti in materia d'imposta

di registro e ipotecaria), e successive modificazioni, promosso con

ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di

1° grado di Brindisi, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1981

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241

dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (pervenuta

nel 1981) la Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, su

ricorso proposto da Corsa Eupremio, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 45 e 47, secondo comma, Cost. questione di legittimità

costituzionale, dell'art. 12 del d.lgt. 5 aprile 1945, n.141

(Provvedimenti in materia d'imposta di registro e ipotecaria) e

successive modificazioni sino all'ultima, contenuta nell'art. 58,

legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

che l'ordinanza deduce l'illegittimità costituzionale della

detta normativa, in quanto fissa, in favore delle cooperative

edilizie, il beneficio della imposta fissa di registro in un limite

massimo di valore dell'immobile assegnato;

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, successivamente alla data della predetta

ordinanza, è intervenuto il d.l. 31 ottobre 1980, n. 693

(Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito in legge 22

dicembre 1980, n. 891, il quale all'art. 8, terzo comma, esclude "il

limite di valore di cui all'art. 58, della legge 5 agosto 1978, n.

457";

che tale disposizione, ai sensi del successivo ultimo comma

dell'art. 8, si applica "anche agli atti di assegnazione compiuti

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione..., purché le imposte ad essi relative non siano già

state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto

tributario ormai chiuso";

che in conseguenza si rende necessario nuovo esame, in ordine

alla rilevanza della questione sollevata, alla luce della normativa

predetta;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe

alla Commissione tributaria di primo grado di Brindisi (R.O. n.

356/81).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI