Ordinanza 174/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 174/1988 · Corte costituzionale: sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma
e 23, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promossi con due ordinanze emesse il 6 ottobre 1981
dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Corsini
Giovan Battista ed altri e la s.p.a. A.T.B. Bisider e tra Cattaneo
Domenico ed altri e la s.p.a. Pietra ed altra, iscritte ai nn. 771 e
772 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 75 dell'anno 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di
Brescia dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità
costituzionale degli artt. 23, primo comma e 20, primo comma, l. 20
maggio 1970 n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in quanto -
prevedendo che i permessi sindacali siano "retribuiti" e che in
relazione alla partecipazione ad assemblee, nel limite di 10 ore
annue, sia corrisposta la "normale retribuzione" - non precisano se
nel concetto di retribuzione debbano essere o meno ricomprese "anche
le maggiorazioni spettanti a chi lavora continuativamente su turni";
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto dichiararsi l'infondatezza di tali questioni;
Considerato che il quesito sul se le predette maggiorazioni siano
o meno da ricomprendere nel concetto di retribuzione adottato dalle
norme impugnate involge questioni di mera interpretazione, che come
tali spettano al giudice adito per la soluzione della controversia ed
esulano, viceversa, dai compiti di questa Corte;
che pertanto le proposte questioni vanno dichiarate
inammissibili;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 20, primo comma e 23, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 sollevate in riferimento
all'art. 3 Cost. dal Pretore di Brescia con ordinanze del 6 ottobre
1981 (r.o. nn. 771 e 772/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI