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Ordinanza 173/1988 ECLI:IT:COST:1988:173 Generato dall'IA

Ordinanza 173/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 173/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 173/1988 · Corte costituzionale: lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità principio dell'imparità ispettorato del lavoro parità di trattamento e trasparenza parzialità del giudice lacuna giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nell'assunto che la mancata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R.

27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore

di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Guidi Alfonsino

ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 398 del

d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro), nella parte in cui attribuisce al Ministro del

lavoro la facoltà di affidare le verifiche e i controlli prescritti

per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle

installazioni e dei dispositivi antinfortunistici, all'Ispettorato

del lavoro e all'E.N.P.I., in relazione alla natura particolare delle

verifiche e dei controlli e, nel contempo, non prevede che

all'E.N.P.I. sia attribuito il potere discrezionale di diffida a

regolarizzare, previsto per l'Ispettorato del lavoro, in alternativa

al rapporto giudiziario, dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n.

520;

che ad avviso del Pretore rimettente siffatta disciplina

contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nell'assunto che la mancata

attribuzione all'E.N.P.I. del potere di diffida sarebbe irragionevole

ed indurrebbe disparità di trattamento tra situazioni sanabili ed

altre immediatamente passibili di procedimenti penali;

Considerato che nella predetta ordinanza è del tutto omessa la

motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio

principale;

che pertanto la questione medesima va dichiarata manifestamente

inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955,

n. 547, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pisa

con ordinanza del 15 gennaio 1981 (r.o. 128/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI