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Ordinanza 172/1988 ECLI:IT:COST:1988:172 Generato dall'IA

Ordinanza 172/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 172/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 172/1988 · Corte costituzionale: 50, 1ª

Parole chiave

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imposta sui trasferimenti responsabilità fiscale solidale dei coniugi rendita per fratelli e sorelle unità della successione assegno di matrimonio diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
dedotta censura di violazione dell'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa per la riforma

tributaria), dell'art. 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e

dell'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in

materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con

ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Perugia, iscritta al n. 561 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª

serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Capello Cecilia ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985, la

Commissione tributaria di primo grado di Perugia, su ricorso proposto

da Capello Cecilia ed altri contro l'Ufficio del Registro di Perugia,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 53, 29, primo comma, e 42, quarto comma, della

Costituzione, degli artt. 8 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, 4,

6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nonché dell'art. 32

della l. 2 dicembre 1975 n. 576 "nella parte in cui hanno stabilito

la misura massima delle spese funerarie detraibili, nonché in quella

in cui hanno approvato la Tabella delle aliquote e percentuali per

scaglioni e fissato il limite esente in Lit. 30.000.000 per la

tassazione sui valori dell'asse ereditario netto";

che si sono costituiti Capello Cecilia ed altri, rappresentati e

difesi dall'avv. Vincenzo Greco, chiedendo che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione prospettata dal giudice a quo attiene

essenzialmente agli effetti che, in materia di imposte successorie,

derivano dal fenomeno dell'inflazione;

che, in tema di incidenza dei detti fattori inflattivi, spetta

al potere legislativo adottare gli opportuni provvedimenti

correttivi, frutto di scelte politiche e riservate alla sua

discrezionalità che sfugge al sindacato della Corte (sentenza n. 126

del 1979), rendendosi pertanto manifestamente inammissibile la

dedotta censura di violazione dell'art. 3 Cost.;

che non è poi fondata la assunta violazione dell'art. 29, primo

comma, in uno al successivo art. 42, ultimo comma, atteso lo

specifico trattamento riservato alle categorie di successibili ex

familia;

che va esclusa del pari la violazione dell'art. 53, poiché

l'imposizione inerente alla successione è in diretto collegamento

con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo

l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di

ricchezza (sentenza n. 68 del 1985);

che peraltro - giusta l'art. 11 della legge 17 dicembre 1986

(Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni)

- ricorrendone gli estremi il valore imponibile potrà essere

determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento

dell'accertato;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega

legislativa per la riforma tributaria), 4, 6, 12 e 17 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 637 (Disposizioni dell'imposta sulle successioni e

donazioni), nonché dell'art. 32 l. 2 dicembre 1975 n. 576

(Disciplina in materia di imposte sui redditi e sulle successioni),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale delle norme sovrariportate nel presente dispositivo,

sollevata in riferimento agli artt. 29, primo comma, 42, ultimo

comma, 53 Cost., dalla medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI