Ordinanza 171/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 171/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8
ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione), convertito
nella legge 30 novembre 1976, n.786 e dell'art. 9 del d.l. 23
dicembre 1977, n. 936 (Misure fiscali urgenti), convertito in legge
23 febbraio 1978, n. 38, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre
1985 dal Pretore di Rapallo, iscritta al n. 798 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n.10, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1985 (R.O. n. 798
del 1985), nel procedimento civile vertente tra Rosti Paolo e
l'Ufficio del Registro, il Pretore di Rapallo ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976 n.
691, convertito nella l. 30 novembre 1976 n. 786, e 9 del d.l. 23
dicembre 1977 n. 936, convertito nella l. 23 febbraio 1978 n. 38, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. nella parte in cui veniva
stabilita una maggiore imposizione "dovuta, in aggiunta alle normali
tasse automobilistiche", dai possessori di autoveicoli con motori
"diesel" usandosi - si assume - disparità con i possessori di auto
altrimenti alimentate;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
prospettata;
}tps;7BA Considerato che attiene alla discrezionalità del
legislatore stabilire criteri di eventuale differenziazione, in
subiecta materia, delle relative aliquote, tenendosi conto dei costi
d'uso dell'automezzo;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976
n. 691 convertito nella legge 30 novembre 1976 n. 786 e 9 del d.l. 23
dicembre 1977 n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978 n. 38,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di
Rapallo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI