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Ordinanza 169/1988 ECLI:IT:COST:1988:169 Generato dall'IA

Ordinanza 169/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 169/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 169/1988 · Corte costituzionale: 4, quinto comma,

Parole chiave

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base imponibile generalità e uniformità dell'imposizione tassazione della sostanza imponibile imposta immobiliare oggetto dell'imposta imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi), in riferimento agli artt. 2, n.15,

3, n. 1, 5 e 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con

ordinanze emesse il 4 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Torino e l'8 marzo 1985 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Torino, iscritte rispettivamente al n. 738 del

registro ordinanze 1985 e al n. 270 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 36,

prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza del 4 ottobre 1984 (R.O. n. 738 del

1985) e altra dell'8 marzo 1985 (R.O. n. 270 del 1986)

rispettivamente emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado

e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e

disciplina dell'imposta locale sui redditi) per contrasto con gli

artt. 3, 53 e 77, primo comma, della Costituzione in riferimento agli

artt. 2 n. 15, 3 n. 1, 5 e 6 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, nella

parte in cui è prevista - nei confronti delle società - la

tassazione separata dei redditi fondiari, venendosi a determinare si

assume - un ingiustificato diverso trattamento a seconda che gli

immobili dai quali derivi il reddito siano (o meno) beni strumentali

per l'impresa e conseguentemente possano (o meno) venir compresi nel

complessivo reddito di questa;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione

prospettata;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti concernendo

identiche questioni;

che non sussiste, intanto, violazione dell'art. 77, primo comma,

Cost., posto che l'art. 4 della legge di delega (9 ottobre 1971 n.

825) espressamente prevede la tassazione separata dei redditi

fondiari;

che non sussiste neppure violazione dei principi di cui agli

artt. 3 e 53 Cost., poiché la norma di cui trattasi trova

riferimento e applicazione, in ambiti di tassazione tra beni

omogeneamente differenziabili, per avere (o meno) cioè destinazione

strumentale per l'impresa;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi) sollevata dalle Commissioni

tributarie di primo e di secondo grado di Torino, in riferimento agli

artt. 3, 53, 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI