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Ordinanza 165/1988 ECLI:IT:COST:1988:165 Generato dall'IA

Ordinanza 165/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 165/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sviluppo dell'economia", promossi con ricorsi delle Province Autonome

Regesto Legislator

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Ordinanza 165/1988 · Corte costituzionale: sviluppo dell'economia", promossi con ricorsi delle Province Autonome

Parole chiave

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finanze regionali Stato regionale autonomia amministrativa stato richiesto autonomia finanziaria territorio non autonomo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 56 della

legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: "Provvedimenti urgenti per lo

sviluppo dell'economia", promossi con ricorsi delle Province Autonome

di Trento e Bolzano, ambedue notificati il 10 settembre 1982, e

depositati il 17 successivo e rispettivamente iscritti ai nn. 40 e 41

del Registro ricorsi 1982;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che

l'art. 44 della l. n. 526 del 1982, con l'introdurre mediante il

primo comma l'obbligo per le Province di versare i propri fondi agli

altri Enti ivi previsti mediante ordine di trasferimento dei propri

conti correnti o contributi speciali presso le tesorerie dello Stato

agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti e

con il prevedere mediante il secondo comma l'emanazione da parte del

Ministero del Tesoro di norme relative alle modalità di attuazione

del comma precedente, violi gli artt. 8, n. 1, e 16 dello Statuto del

Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670;

che tale illegittimità viene in parte dedotta (illegittimità

derivata) dall'asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle

Province ad opera dell'art. 40 della l. 19 marzo 1981, n. 119,

costituente il presupposto - là dove obbliga a tenere i fondi

provinciali in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato della

norma impugnata nel presente giudizio, e in parte viene riferita

(legittimità propria) alla pretesa lesione dell'autonomia

organizzativa delle province;

che in entrambi i ricorsi in epigrafe si sostiene che l'art. 56

della l. n. 526 del 1982, col prevedere la spettanza al CIPE

dell'approvazione di interventi sull'agricoltura e nelle

infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali,

di competenza delle Province autonome, violi gli artt. 78, 8, n. 13,

17, 21 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 e le relative norme di

attuazione approvate con DD.PP.RR. 1 gennaio 1973, n. 690, 22 marzo

1974 n. 381 e 22 marzo 1974 n. 279, che riconoscono particolari

garanzie di autonomia finanziaria alle province, nonché l'autonomia

delle stesse in ordine alla tutela del patrimonio storico, artistico

e popolare, e in ordine alla urbanistica e alla agricoltura;

che l'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita per il

Presidente del Consiglio dei ministri deducendo l'infondatezza dei

ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernono

questioni identiche o connesse;

che con la sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha respinto la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della l. n. 119

del 1981 in parte qua per prospettata lesione anche dell'autonomia

finanziaria delle Province di Trento e di Bolzano - richiamandosi

alla "stretta connessione" della disciplina del credito, di spettanza

statale, "ad un interesse che travalica l'ambito regionale

coinvolgendo l'intera comunità nazionale" ed al conseguente

necessario equilibrio tra il flusso delle risorse prelevate e quello

delle spese erogate";

che, per altro verso, la potestà legislativa e amministrativa,

e quindi la autonomia organizzativa, delle province in tema di

ordinamento degli uffici, e così di bilancio e contabilità, sono

legittimamente limitate da un interesse come quello sopra indicato;

che, pertanto - tenuto conto, relativamente alla dedotta

illegittimità "propria" della norma impugnata, del carattere

conseguenziale e applicativo di questa rispetto all'imposizione

dell'obbligo non ritenuta illegittima da questa Corte con la sentenza

n. 162 del 1982 in ragione dell'interesse come sopra indicato - il

princìpio enunciato con la detta sentenza n. 162 del 1982 ben può

riferirsi all'intera censura mossa nei confronti dell'art. 44 legge

n. 526 del 1982;

che l'invocato art. 78 dello Statuto del Trentino-Alto Adige in

quanto prevede che la determinazione della quota del gettito

dell'imposta generale sull'entrata relativa al territorio regionale e

delle tasse ed imposte sugli affari non indicati negli artt. 70, 75,

76 e 77 dello Statuto al netto delle quote attribuite dalle leggi

vigenti alla provincia e ad altri enti "sarà stabilita annualmente

d'accordo fra il Governo ed il Presidente della Giunta provinciale" e

"tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del

territorio, anche della spesa per gli interventi generali dello Stato

disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi

settori di competenza della provincia" - postula, ai fini della

impugnazione per violazione di esso di una legge statale, che la

Provincia autonoma non si limiti a lamentare una puntuale previsione

di spesa da parte della detta legge, anche se concernente settori di

competenza provinciale, ma deduca altresì che il previsto

finanziamento sia operato mediante l'impiego del gettito dei tributi

ai quali si riferisce l'art. 78 o abbia altrimenti pregiudicato in

modo specifico l'aspetto di autonomia finanziaria come sopra da tale

norma statutaria garantito (cfr. sentenza n. 356 del 1985);

che nemmeno nel caso dell'impugnato art. 56, legge n. 526 del

1982, come già in quello affrontato dalla sentenza n. 356 del 1985

ora citata, la questione risulta dedotta in tali termini;

che gli ulteriori parametri invocati sono tutti funzionalmente

collegati - nelle stesse censure delle ricorrenti - all'art. 78 dello

Statuto speciale;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di

ambedue le questioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in

riferimento agli artt. 8, n. 1 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto

Adige, sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province

autonome di Trento e Bolzano;

2) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in

riferimento agli artt. 78, 8, n. 13, 17, 21 e 16 dello Statuto del

Trentino-Alto Adige, ed alle relative norme di attuazione approvate

con i decreti presidenziali nn. 690/73, 381/74 e 279/74, sollevate,

con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province autonome di Trento e

Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI