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Ordinanza 164/1988 ECLI:IT:COST:1988:164 Generato dall'IA

Ordinanza 164/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 164/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge n. 11/1982, concernente: "Contenimento della spesa del bilancio

Regesto Legislator

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art. 11 Cost, art. 77 Cost; Ordinanza 164/1988 · Corte costituzionale: legge n. 11/1982, concernente: "Contenimento della spesa del bilancio

Parole chiave

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finanze regionali Stato regionale aiuti aventi finalità regionale risorse proprie delle Comunità bilancio locale sviluppo regionale

Disposizioni normative citate

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art. 11 Cost
violazione dell'art. 119, nonché del medesimo art.
art. 77 Cost
relazione all'art. 77 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del

decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, come convertito in legge 26

gennaio 1982, n. 11 e degli artt. 1 e 2, primo comma, della stessa

legge n. 11/1982, concernente: "Contenimento della spesa del bilancio

statale e di quelli regionali", promossi con ricorsi dei Presidenti

delle Giunte regionali della Liguria, dell'Emilia-Romagna (n. 2

ricorsi) e della Lombardia, notificati il 28 dicembre 1981, il 16 e

il 21 gennaio e il 25 febbraio 1982, depositati in cancelleria il 6 e

il 25 gennaio, l'8 febbraio e il 6 marzo 1982 ed iscritti ai nn. 4,

6, 9 e 21 del registro ricorsi 1982;

Visti gli atti di costituzione del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che sono stati impugnati:

1) l'art. 2, 1° co., del d.-l. 26 novembre 1981, n. 677 per

violazione dell'art. 119, nonché del medesimo art. 119, in

connessione con gli artt. 97, 117 e 123 Cost. (R. Ric. 4/82);

2) gli artt. 2, 4 e 5 del d.-l. n. 677 del 1981 per violazione

degli artt. 119, 117 e 118 Cost., anche in riferimento alle leggi n.

281 del 1970 e n. 356 del 1976 (R. Ric. n. 6/82);

3) gli artt. 2 e 4 del d.-l. n. 677/81 per violazione degli

artt. 115 e 119 Cost. (R. Ric. n. 9/82);

4) gli artt. 2, 4 e 5 del d.-l. n. 677/81 come convertito in

legge 26 gennaio 1982 n. 11, e gli artt. 1 e 2, 1° co., l. n. 11/82,

per violazione degli artt. 119, 117 e 118 nonché 70 e 77 Cost.,

anche in riferimento alle leggi nn. 281 del 1970 e 356 del 1976 (R.

Ric. n. 21/82);

che si sostiene da parte delle Regioni ricorrenti che gli artt.

2, 4 e 5 del d.-l. n. 677 del 1981, col ridurre l'entità delle

risorse non vincolate a disposizione delle Regioni ex artt. 8 e 9

della legge n. 281 del 1970, col disancorare, mediante interventi

legislativi a carattere non organico, l'incremento del fondo ex art.

8 l. n. 281/70 dai criteri precedentemente fissati con l. n. 356 del

1976 e col fissare l'obbligo di destinare prioritariamente i mezzi

finanziari iscritti nei bilanci regionali ai progetti ammissibili ai

benefici C.E.E., vanifichino l'autonomia finanziaria regionale, sotto

il profilo quantitativo, della certezza delle entrate e

dell'autonomia di spesa;

che nel ricorso iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1982 si

sostiene che gli artt. 2, 4 e 5 del d.-l. n. 677 del 1981, come

convertito con l'art. 1 della legge n. 11 del 1982, e l'art. 2 della

stessa legge, rispettivamente col riprendere disposizioni di

decreti-legge decaduti per mancata conversione nei termini (decreti

nn. 246/81, 401/81 e 539/81), e col recuperarne gli effetti,

vanifichino l'ordine costituzionale delle competenze ed in

particolare della sfera di rapporti tra Stato e Regioni rimessi alla

competenza del Parlamento, in violazione degli artt. 70 e 77 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri nei predetti giudizi, deducendo

la infondatezza dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche o almeno connesse;

che in ordine alla pretesa lesione del precetto costituzionale

destinato all'autonomia finanziaria regionale questa Corte ha

enunciato il principio che la Costituzione non ha certo vietato che

nuove leggi statali, anche non a carattere organico, intervengano a

modificare la legislazione preesistente per ciò che riguarda i

proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni (sentenza n. 245 del

1984) nonché l'altro, che l'attribuzione alle regioni dei mezzi

necessari per il perseguimento delle loro finalità non è definita

dal precetto costituzionale in termini quantitativi (sentenza n. 304

del 1983);

che le Regioni ricorrenti non adducono, sotto tali profili,

motivi diversi da quelli testé considerati;

che, come questa Corte ha affermato con sentenza n. 356 del

1985, un vincolo gravante sulla utilizzazione di un fondo ben può

operare nelle materie riservate alle competenze regionali quando

scaturisca dalle esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11

Cost.;

che tale affermazione può a più forte ragione valere quando,

come nel caso dell'impugnato art. 5, terzo comma, d.-l. n. 677 del

1981, la destinazione prioritaria dei mezzi finanziari iscritti nei

bilanci delle Regioni al finanziamento dei progetti ammissibili ai

benefici C.E.E. viene valutata dalle Regioni stesse;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte le Regioni non

possono prospettare in via principale vizi in sé non suscettivi di

concretare invasione delle competenze ad esse garantite, anche in

relazione all'art. 77 Cost. (cfr., a questo riguardo, sentenza n. 307

del 1983);

che, pertanto, la censura dedotta in relazione agli artt. 70 e

77 Cost. deve considerarsi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre

1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, in

relazione agli artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123 Cost., sollevate

con i ricorsi in epigrafe;

2) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 4 e 5 del decreto-legge 26 novembre

1981, n. 677, convertito con legge 26 gennaio 1982, n. 11, e

dell'art. 2 della stessa legge in relazione agli artt. 70 e 77 Cost.,

sollevata con il ricorso n. 21 del 1982 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI