Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 163/1988 ECLI:IT:COST:1988:163 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses Veneto Region's challenge to 1978 Finance Law as manifestly unfounded regarding regional autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza 163/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints filed by the Veneto Region against specific articles of the 1978 Finance Law to be manifestly unfounded. The Region argued that the law violated regional legislative and financial autonomy by excluding it from the 'broadened public finance' system and creating sectoral funds in areas of regional competence. The Court rejected these claims, ruling that the challenged provisions merely established accounting rules or created funds that must be subsequently distributed by the Regions, thereby preserving their autonomy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 117, 118, 119 Cost.; Art. 25 l. n. 468/1978; The national legislature may establish sectoral funds for regional competences provided the Regions retain the freedom to allocate these funds according to their own criteria.

Parole chiave

Generato dall'IA
regional autonomy financial legislation sectoral funds budgetary balance constitutional complaint Veneto Region manifestly unfounded finanze regionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 117 Cost.
Art. 118 Cost.
Art. 119 Cost.
anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali avverso
l. 21 dicembre 1978, n. 843
l. 5 agosto 1978, n. 468
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8
616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
art. 119 Cost
anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali avverso

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 162 del 1982
che con sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha rigettato,
sentenza n. 356 del 1985
sentenza n. 64 del 1987
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre

1978, n. 843 ed in particolare degli artt. 2, 34, 35, 37, 43, 46, 48

e 58 della detta legge, recante: "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato", promosso con ricorso

della Regione Veneto, notificato il 29 gennaio 1979, depositato in

Cancelleria il 2 febbraio 1979 ed iscritto al n. 2 del Registro

Ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1978, n. 843

(legge finanziaria per il 1979), ed in particolare degli artt. 2, 34,

35, 37, 43, 46, 48 e 58 per violazione degli artt. 117, 118 e 119

Cost. in relazione alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24

luglio 1977 n. 616 e al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

che, ad avviso della ricorrente, la legge finanziaria per il

1979, col ricondurre la Regione nell'ambito degli enti della "finanza

pubblica allargata" da cui l'art. 25 della l. n. 468 del 1978 le

aveva escluse, viola l'autonomia legislativa e finanziaria regionale;

che, in particolare, sempre secondo la ricorrente, singole

disposizioni della legge predetta, con l'estraniare del tutto le

Regioni dalla disciplina del finanziamento delle funzioni già delle

Regioni stesse e quindi attribuite ai Comuni (art. 2), con

l'istituire fondi settoriali in materia di competenza regionale

(artt. 34, 35, 37, 43, 46 e 48) e con l'alterare il procedimento

previsto dall'art. 34 della legge n. 468/78 relativo alla

partecipazione delle Regioni alla formazione del bilancio pluriennale

(art. 58), impediscono alla Regione di finalizzare gli interventi di

sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza

regionale, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in

relazione al d.P.R. n. 616 del 1977 ed al d.P.R. n. 8 del 1972;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato

chiedendo il rigetto del ricorso;

che nell'imminenza della Camera di consiglio la Regione ha

prodotto memoria, in cui si richiede la rimessione del giudizio alla

pubblica udienza;

Considerato che l'invocato art. 25 l. n. 468 del 1978 si limita a

prevedere le modalità atte ad adeguare il sistema di contabilità

dei comuni e degli altri enti locali ivi indicati a quello statale,

modalità del pari previste per le Regioni dalla legge n. 335 del

1976;

che con sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha rigettato,

anche in riferimento all'art. 119 Cost., i ricorsi regionali avverso

l'art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119, che vincola le Regioni, oltreché

gli enti di cui all'art. 25 l. n. 468 del 1978, a non mantenere

disponibilità presso le aziende di credito oltre un certo ammontare;

che l'art. 2 si limita a dettare regole sulla determinazione e

sulla suddivisione per Regioni della somma da destinare al

finanziamento delle funzioni già trasferite alle Regioni e quindi

(con d.P.R. 616 del 1977) ai Comuni, sicché non ricorre la lamentata

estraneazione totale della Regione dalla disciplina del finanziamento

in parola (rimane impregiudicata l'adozione da parte della Regione di

criteri per la ripartizione della somma di sua competenza fra i

Comuni);

che le norme che istituiscono fondi settoriali in materia di

edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia

scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienicosanitarie

(art. 43), interventi di competenza delle comunità montane ed

agricoltura (art. 48) investono competenze di pertinenza statale,

oltreché regionale;

che con sentenze nn. 356 del 1985 e 64 del 1987 questa Corte ha

enunciato il principio che l'istituzione, ad opera del legislatore

nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di

singoli Ministeri in relazione a materie di competenza regionale

implica la successiva ripartizione di detti fondi tra le Regioni

anche laddove ciò non venga esplicitato, e la libertà di impiego,

da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di

destinazione;

che tale principio ben può applicarsi alle norme degli artt.

34, 35, 37, 43 e 48 l. n. 843 del 1978, nella parte in cui

istituiscono i fondi per il finanziamento di funzioni di spettanza

regionale;

che l'impugnato art. 46, col limitarsi a dettare le procedure di

presentazione alle Camere da parte del Ministero dei lavori pubblici

di piani straordinari di intervento di cui agli articoli 34, 41 e 43

e dei relativi adempimenti, non comporta alcuna violazione delle

sfere di attribuzione regionale;

che l'impugnato art. 58, limitandosi a fissare modalità e

criteri di ordine contenutistico del primo bilancio pluriennale di

cui alla legge n. 468 del 1978, non impedisce per nulla la

partecipazione delle regioni alla formazione dei bilanci pluriennali

nei termini indicati dall'art. 34 della medesima legge n. 468 del

1978;

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e degli artt. 2,

34, 35, 37, 43, 46, 48 e 58 della medesima sollevate dalla Regione

Veneto per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in relazione

alla legge 5 agosto 1978 n. 468, al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al

d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI