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Ordinanza 161/1988 ECLI:IT:COST:1988:161 Generato dall'IA

Ordinanza 161/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 161/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lett. d, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la

Regesto Legislator

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art. 53 Cost; Ordinanza 161/1988 · Corte costituzionale: lett. d, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la

Parole chiave

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restituzioni all'esportazione rimborso dei diritti doganali rimborso dei contributi agli stranieri regime comune forfettario per i produttori agricoli esenzioni all'importazione e all'esportazione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 53 Cost
determinate fonti della produzione (art. 53 Cost.)";
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 34 e 38

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione all'art. 5, n. 2,

lett. d, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la

riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1979

dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, iscritta al n.

178 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 221 dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Cooperativa Orticoltori s.r.l. con sede in

Polignano a Mare adiva la Commissione tributaria di primo grado di

Bari, chiedendo il rimborso della somma di lire 43.285.234,

rappresentata dall'ammontare d'imposta sull'imponibile dei prodotti

della terra ceduti nel 1976 direttamente ad esportatori abituali in

regime di sospensione d'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma terzo,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA;

che la Commissione adita rilevava che l'agricoltore è

portatore, in virtù dell'art. 5 della legge delega n. 825 del 1971 e

dell'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, di un regime agevolativo che

verrebbe eluso se concorrente con l'altro regime speciale per il

quale l'esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza

pagamento dell'imposta; né, d'altra parte, è consentito

interpretare l'art. 38 del d.P.R. n. 633/72, concernente il rimborso

dell'imposta da parte dell'Amministrazione, oltre i casi

tassativamente considerati;

che, pertanto, la Commissione sollevava, con ordinanza del 27

novembre 1979, pervenuta alla Corte il 4 marzo 1981, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53

Cost., degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. n. 633/72, deducendo che con

tale sistema normativo, pur accogliendosi principi contenuti nella

legge delega "si è omesso di regolamentarne la reciproca

coesistenza, così eludendo i principi stessi e violando il principio

della parità di tutela a fronte di norme parimenti ispirate a regime

di agevolazione fiscale per il raggiungimento di interessi

economico-sociali (artt. 3 e 44 Cost.), in un sistema contributivo a

carattere progressivo che tiene conto della funzione sociale di

determinate fonti della produzione (art. 53 Cost.)";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 34 del d.P.R. n. 633/72 prevede un regime

speciale per l'agricoltura e la pesca, disponendo, in favore dei

produttori agricoli e per le cessioni di prodotti agricoli e ittici

da loro effettuate, una forfettizzazione della detrazione prevista

nel precedente art. 19, cioè uno speciale sistema di calcolo delle

detrazioni, del quale il produttore è però libero di avvalersi o

meno, secondo la propria convenienza economica: il quarto comma dello

stesso art. 34 citato prevede, infatti, che il produttore agricolo,

all'atto della dichiarazione annuale, ha facoltà di optare per il

regime normale di detrazione, con conseguente possibilità di

rimborso;

che, pertanto, come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello

Stato, tale facoltà di opzione riconosciuta dalla legge elimina il

denunciato conflitto tra i regimi speciali previsti dagli artt. 8 e

34 del d.P.R. 633/72, ed evidentemente esclude, di conseguenza, ogni

possibile violazione dei parametri costituzionali invocati;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633, in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost., sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI