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Ordinanza 16/1988 ECLI:IT:COST:1988:16 Generato dall'IA

Ordinanza 16/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 16/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli

Regesto Legislator

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art. 117 Cost, art. 127 Cost; Ordinanza 16/1988 · Corte costituzionale: 117 Cost., in relazione agli

Parole chiave

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statuto dei funzionari diritto della funzione pubblica concorso amministrativo accesso ai concorsi interni ricorso del personale direttiva qualifiche

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli
art. 127 Cost
riapprovata, ai sensi dell'art. 127 Cost., il 24 febbraio 1982;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della

legge riapprovata il 24 febbraio 1982 dal Consiglio regionale,

recante "Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22

ottobre 1979, n. 34", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 13 marzo 1982, depositato in

cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro

ricorso 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 13 marzo 1982 il Presidente

del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli

artt. 3 e 97 Cost., e 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, degli artt.

5 e 6 della legge dell'Emilia-Romagna recante "Variazioni alle leggi

regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34", legge

riapprovata, ai sensi dell'art. 127 Cost., il 24 febbraio 1982;

che secondo il Governo gli artt. 5 (che prevede l'utilizzazione

delle graduatorie dei concorsi interni banditi a norma dell'art. 52,

legge regionale n. 12 del 1979, anche per un'aliquota dei posti

disponibili a seguito del primo aumento della dotazione organica

complessiva del ruolo unico regionale) e 6 (che detta disposizioni

sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali)

violano il contenuto del contratto nazionale del personale delle

Regioni a Statuto ordinario, che consente solo il concorso pubblico

per la copertura dei posti vacanti (salva la riserva per i

collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali

appartenenti a livelli retributivi inferiori e mai per la copertura

dei posti derivanti da aumento di organico), e fissa in diverso modo

i requisiti per l'ammissione dei dipendenti regionali ai pubblici

concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo unico;

che, a giudizio del ricorrente, la corrispondenza della

normativa regionale in materia di ordinamento del personale ai

contenuti della disciplina emersa dalla contrattazione collettiva

può essere considerata alla stregua di un princìpio fondamentale

che si impone alla competenza legislativa concorrente in tema di

ordinamento degli uffici;

che la Regione Emilia-Romagna si è costituita fuori termine;

Considerato che la Corte costituzionale si è pronunciata (sent.

n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il

personale delle Regioni - uno dei quali, per la precisione quello

stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di

legittimità nel presente giudizio - stipulati prima della legge

quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli

prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie

predisposte dalla predetta legge", non si può riconoscere "un

significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché

rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di

disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle

carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di

seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal

contenuto dell'accordo stesso";

che non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la

Corte a modificare la propria giurisprudenza, né risultando

altrimenti violati dalla legge impugnata i parametri indicati nel

ricorso, la questione di costituzionalità degli impugnati artt. 5 e

6 della legge regionale va dichiarata manifestamente non fondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione

Emilia-Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante "Variazioni

alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34",

sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI