Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 152/1988 ECLI:IT:COST:1988:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 152/1988 · Corte costituzionale: b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena

Parole chiave

Generato dall'IA
contravvenzione per violazione edilizia sussidio per la costruzione superamento dei costi di costruzione costruzione abusiva contributi di urbanizzazione costo di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b),

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile

1987 dal Pretore di Teano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per

l'ampliamento di modesta entità di un'opera edilizia senza

concessione edilizia ed in difetto di previo deposito del realtivo

progetto all'Ufficio del Genio Civile, il Pretore di Teano, su

eccezione dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett.

b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena

pecuniaria minima edittale l'ammenda di lire 10.000.000;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima

autorità, sotto il profilo esposto, è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;

che la medesima questione, sollevata successivamente dalla

medesima autorità, è stata dichiarata manifestamente non fondata da

questa Corte con ordinanza n. 415 del 1987;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985,

n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal pretore di

Teano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI