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Ordinanza 149/1988 ECLI:IT:COST:1988:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod.

Regesto Legislator

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art. 348 cod. pen, art. 25 Cost, art. 10 Cost, art. 41 Cost; Ordinanza 149/1988 · Corte costituzionale: 348 cod.

Parole chiave

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autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale inidoneità medica violazione dei doveri professionali perizia medica carente patrocinio non autorizzato

Disposizioni normative citate

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art. 348 cod. pen
legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal
art. 25 Cost
potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost.;
art. 10 Cost
all'art. 10 Cost., tuttavia invocato come riferimento;
art. 41 Cost
libera ex art. 41 Cost., sì che l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore

di Catania, iscritta al n.809 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Gruen Eric e Gran Francis,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 10 luglio 1985, il Pretore di Catania

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod.

pen. con riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.;

che - ad avviso del Pretore - trattandosi di definire un

giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini

statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di

"chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione

dello Stato, l'articolo denunziato (che è norma penale in bianco)

manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte,

gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono

riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall'altra non esiste nel

nostro Stato né un corso di laurea in Chiropratica né

conseguentemente l'omologa abilitazione professionale, per cui non

potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost.;

che nulla è detto nella motivazione dell'ordinanza in ordine

all'art. 10 Cost., tuttavia invocato come riferimento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque,

infondata;

Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto

chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è

richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove è evidente che

l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la

quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non

l'abbia conseguita;

che, al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere

nell'ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione

per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora,

mentre l'art.2229 cod. civ. affida appunto alla legge la

determinazione delle professioni intellettuali per le quali è

necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge

ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere

inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo

Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo

esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un

lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in

tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata

libera ex art. 41 Cost., sì che l'art. 348 cod.pen. risulta

assolutamente inapplicabile perché il fatto non è preveduto dalla

legge come reato, e la questione proposta è del tutto irrilevante;

che la questione è, perciò, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, primo co., l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal

Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli

artt. 10 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI