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Ordinanza 148/1988 ECLI:IT:COST:1988:148 Generato dall'IA

Ordinanza 148/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 148/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 148/1988 · Corte costituzionale: 72 e 80 della

Parole chiave

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importazione di stupefacenti traffico qualificato di eroina importazione e immissione sul mercato dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), promossi con ordinanze emesse il 5

aprile (n. 2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano,

iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12,

13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico

contenuto emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono

l'esimente della modica quantità, destinata ad uso personale,

all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 170 del 1982 ha

ritenuto non fondata identica questione, poi dichiarata

manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983;

che non vengono addotti nuovi argomenti o profili;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n.

685, promossa dal Tribunale di Milano, con ordinanze emesse il 29

marzo e il 5 aprile 1985, nn. 730, 731 e 732/85 reg. ord., in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI