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Ordinanza 147/1988 ECLI:IT:COST:1988:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 della

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Ordinanza 147/1988 · Corte costituzionale: 28 e 36 della

Parole chiave

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integratori alimentari legislazione alimentare agroalimentare intesa illecita indicazioni nutrizionali e sulla salute settore dei prodotti interessato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 della

legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e il

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste

alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal

Pretore di Bari, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21

novembre 1984, questione di legittimità costituzionale degli artt.

27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la

lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e

delle paste alimentari);

che, secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la

messa in commercio della pasta "integrale" e pertanto - attesa la

utilità di detta pasta per la salute degli individui e della

collettività - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione;

Considerato che, al contrario, la produzione e la messa in

commercio della pasta "integrale" sono consentite, previa

autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo

1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R.

30 maggio 1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del

1967;

che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo

riferimento alle norme denunciate;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580,

sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza 21 novembre 1984 in

riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI