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Ordinanza 146/1988 ECLI:IT:COST:1988:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 146/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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violenza carnale su minori reati sessuali contro fanciulli violenza carnale qualificata condizione giuridica del minorenne vie di fatto contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo

comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7

dicembre 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre

1983, n. 408/84 reg. ord., ha promosso questione di legittimità

costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen.,

ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo

trattamento sanzionatorio la congiunzione carnale con minore

infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta;

che il Tribunale si dà carico di osservare come, nel caso di

rapporto con minore consenziente, anche la parificazione della pena

nei minimi edittali (e con le eventuali attenuanti) con quella

prevista per il rapporto imposto con violenza, sia pure di minima

entità, non corrisponda al principio di ragionevolezza;

Considerato che il Tribunale concorda con la giurisprudenza di

questa Corte circa la legittimità costituzionale della norma

incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne;

che quindi chiede alla Corte di modificare il trattamento

sanzionatorio mediante una decisione manipolativa;

che tale compito, anche a concordare con il Tribunale circa la

valutazione della gravità del fatto, esorbita all'evidenza dal

controllo di legittimità per essere di esclusiva spettanza del

legislatore;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen.,

promossa dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre 1983, n.

408/84 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI