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Ordinanza 145/1988 ECLI:IT:COST:1988:145 Generato dall'IA

Ordinanza 145/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 145/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di San Donà di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984

Regesto Legislator

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art. 333 c.p, art. 51 c.p, art. 333 cod. pen; Ordinanza 145/1988 · Corte costituzionale: 362 del registro ordinanze 1984

Parole chiave

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disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato diritto di sciopero violazione dei doveri professionali associazione di datori di lavoro incapacità lavorativa attestata diritto alla disconnessione

Disposizioni normative citate

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art. 333 c.p
dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio,
art. 51 c.p
esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt.
art. 333 cod. pen
costituzionale dell'art. 333 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore

di San Donà di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con ordinanza 12

gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio,

servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati

del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che

hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato

rinnovo dell'accordo collettivo nazionale;

che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte

Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la

titolarità del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori

dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti

imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della

esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt. 3,

39 e 40 della Costituzione;

Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di

diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto-presupposto

della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio

1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto;

che altrettanto può dirsi per la giurisprudenza della Corte di

Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978 - Sez. lavoro

ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero

proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei

medici convenzionati con l'INAM);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare

manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S.

Donà di Piave con ord. 12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li

3, 39 e 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI