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Ordinanza 144/1988 ECLI:IT:COST:1988:144 Generato dall'IA

Ordinanza 144/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 144/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione, l'illegittimità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24

Regesto Legislator

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Ordinanza 144/1988 · Corte costituzionale: 53, 54 e 77 della legge 24

Parole chiave

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procedura penale militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare difesa e questioni militari disobbedienza militare attentato contro la sicurezza militare congedo per servizio militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal Tribunale

militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18

giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, l'illegittimità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui escludono che le sanzioni

sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze

armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi

nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari

maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in

quanto già decisa, nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n.

279 del 1987;

Considerato che effettivamente la questione è già stata

dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 (v. anche

ordinanza n. 509 del 1987) e che nell'ordinanza di rimessione non

vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora

dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento agli artt.3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale

militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI