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Ordinanza 140/1988 ECLI:IT:COST:1988:140 Generato dall'IA

Ordinanza 140/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 140/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 76 Cost, art. 1933 cod.civ; Ordinanza 140/1988 · Corte costituzionale: 1, primo comma,

Parole chiave

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tassa sulle case da gioco giochi d'azzardo con poste di denaro restituzione dei sussidi statali causa di carattere pecuniario diritto dello sport diritto legale

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà
art. 1933 cod.civ
evenienza del genere della norma contenuta nell'art. 1933 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 ("Provvedimenti a favore del

comune di Sanremo"), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1986

dal Giudice conciliatore di Sorrento, iscritta al n. 784 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Stinga Antonino e del comune di

Sanremo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Stinga

Antonio per ottenere la restituzione di somme perse al gioco al

Casinò municipale di Sanremo, il conciliatore di Sorrento ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 76 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 ("Provvedimenti a favore del

comune di Sanremo");

che, la disposizione impugnata viene censurata nella parte in

cui, riconoscendo al Ministro dell'interno la facoltà di

autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il comune di Sanremo

ad adottare i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio

e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce

ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza

amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà

sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da ogni limite

temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri

direttivi;

che la stessa disposizione consentendo la gestione in forma

organizzata del gioco d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e

potendo, in ipotesi, consentire altri reati, viola anche il principio

della riserva di legge in materia penale, poiché da facoltà ad un

organo amministrativo di far venire meno il carattere di

antigiuridicità ad ipotesi di reato legislativamente previste;

che, la medesima disposizione contrasta inoltre col principio di

uguaglianza, poiché, col permettere al Ministro di dispensare il

comune di Sanremo dall'osservanza della legge (anche penale),

attribuisce ad un solo soggetto una disposizione di privilegio,

determinando così nei confronti di tutti gli altri comuni della

Repubblica una illogica ed arbitraria disparità di trattamento, che

non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze finanziarie

menzionate nel testo normativo, ma non esclusive di quell'Ente

locale;

che, la stessa questione, già sollevata nel medesimo

procedimento civile dallo stesso giudice remittente, con sentenza n.

152 del 1985, era stata da questa Corte dichiarata inammissibile per

carenza di motivazione sulla rilevanza;

che, la parte attrice del giudizio a quo si è costituita fuori

termine, mentre il comune di Sanremo e l'Avvocatura Generale dello

Stato, costituendosi ed intervenendo tempestivamente, hanno entrambe

chiesto che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque

infondata;

Considerato che, di fronte all'eccezione sollevata dal comune di

Sanremo, circa l'impossibilità di far valere "in ogni caso" il

diritto alla ripetizione in base alla disciplina contenuta nell'art.

1933 cod.civ., questa Corte, con la citata sentenza n. 152 del 1985,

ha ritenuto inidonea a motivare la rilevanza della questione

l'affermazione del giudice a quo, secondo cui "la pretesa dedotta in

giudizio dall'attore, in relazione all'invalidità delle somme

percepite dal Casinò municipale di Sanremo, deriva dall'esercizio

del potere di deroga alle leggi che il mezionato testo normativo

conferisce al Ministro dell'interno";

che, ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione

alla motivazione, del tutto apodittica, che il conciliatore di

Sorrento offre nel nuovo atto di rimessione, secondo la quale

"nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi l'illegittimità" della

disposizione denunciata "non vi è dubbio che l'attore avrebbe

diritto alla restituzione delle somme di cui all'atto di citazione";

che, per converso, l'evidente applicabilità, anche in una

evenienza del genere della norma contenuta nell'art. 1933 cod. civ.

alla fattispecie oggetto del giudizio di merito, rende, ancor più,

in assenza di una adeguata e contraria motivazione, la questione

sollevata ictu oculi irrilevante e quindi manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22

dicembre 1927, n. 2448, ("Provvedimento a favore del comune di

Sanremo"), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 25, 70 e 76 Cost.,

dal conciliatore di Sorrento con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI