Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 135/1988 ECLI:IT:COST:1988:135 Generato dall'IA

Ordinanza 135/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 135/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 135/1988 · Corte costituzionale: ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita d'invalidità per coniugi rendita per fratelli e sorelle suddivisione della previdenza professionale gestione delle prestazioni di invalidità elargizione per giubileo pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost.,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

1° marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali") promosso con ordinanza emessa il 28

gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 149- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una

dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova - deceduta in

attività di servizio - per ottenere dall'INADEL la corresponsione

dell'indennità premio di fine servizio spettante alla predetta, il

Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1°

marzo 1968 n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali") nella parte in cui non comprende i

collaterali in via generale, e quindi senza il requisito

dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei

suesposti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio

INADEL nella forma diretta;

che, ad avviso del giudice a quo, il requisito dell'invalidità

per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso di

premorienza dell'avente diritto, l'indennità premio di fine servizio

INADEL creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento

rispetto ai congiunti dei dipendenti statali per i quali non è

previsto tale requisito;

che, si è costituita in giudizio la parte privata concludendo

per la fondatezza della questione;

Considerato che, pur riconoscendo che l'indennità premio di fine

servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL è sostanzialmente

equivalente all'indennità di buonuscita ENPAS per i dipendenti

statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha

chiarito (sentenza n. 46 del 1983) che il legislatore, nella sua

discrezionalità, può variamente regolare l'attribuzione di

indennità che non siano, come nella specie, costituzionalmente

garantite;

che, sulla base di tale chiarimento, ormai più volte ribadito

(sent. nn. 221 del 1984 e 97 del 1987), questa Corte ha ritenuto la

manifesta infondatezza (ord. n. 294 del 1983) di una questione del

tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, non ritenendo

ingiustificata la diversità di trattamento tra i figli maggiorenni

superstiti dei dipendenti di enti locali, cui spetta l'indennità

INADEL in luogo dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e

nullatenenti ed i figli maggiorenni dei dipendenti stabili per i

quali la spettanza è indipendente dal possesso di questi requisiti;

che, pertanto, anche relativamente alla questione ora in esame

non appare ingiustificato che, per i collaterali superstiti dei

dipendenti degli enti locali - nei cui confronti, peraltro, il

diritto è stato riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 115

del 1979 - il diritto medesimo è subordinato al possesso di

requisiti analoghi a quelli richiesti per i figli maggiorenni

superstiti, cioè a requisiti che questa Corte ha già ritenuto non

ingiustificatamente discriminatori, non potendo assumersi, a causa

della diversità della disciplina legislativa considerata nel suo

complesso, come tertium comparationis, talune disposizioni

particolari previste per altre categorie di dipendenti pubblici;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953,

n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 152 ("Nuove

norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali"),

nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e

quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a

carico, tra le categorie dei superstiti aventi diritto a conseguire

l'indennità premio di servizio INADEL nella forma indiretta,

sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI