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Ordinanza 134/1988 ECLI:IT:COST:1988:134 Generato dall'IA

Ordinanza 134/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 134/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987

Regesto Legislator

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art. 32 Cost; Ordinanza 134/1988 · Corte costituzionale: 361 del registro ordinanze 1987

Parole chiave

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bisogni medici del minore assicurazione obbligatoria delle cure trattamento medico coattivo voto obbligatorio nonostante le contrarie riserve mediche polipragmasia

Disposizioni normative citate

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art. 32 Cost
in riferimento all'art. 32 Cost., questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della

legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione

antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1987

dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso da

Migneco Mario e Lano Maria Assunta contro la Regione Piemonte ed

avente ad oggetto l'inosservanza del dovere di sottoporre una figlia

minore alla vaccinazione antipoliomielitica, il Pretore di Torino,

con ordinanza del 19 maggio 1987 (R.O. n. 361 del 1987), sollevava,

in riferimento all'art. 32 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51,

nella parte in cui, imponendo la detta vaccinazione, sembravano

violare i limiti del rispetto della persona umana, "comprensiva non

solo della sua natura fisica ma dei convincimenti relativi alla

salvaguardia della integrità fisica stessa", convincimenti che

riguardavano sostanzialmente la scarsa utilità ed anzi la probabile

dannosità del summenzionato mezzo profilattico;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che le affermazioni contenute nell'ordinanza di

rimessione sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non

precisano i profili di un'effettiva violazione dell'art. 32 Cost. (v.

sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa

alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della

sua inopportunità;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51,

sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI