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Ordinanza 128/1988 ECLI:IT:COST:1988:128 Generato dall'IA

Ordinanza 128/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 128/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

Regesto Legislator

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Ordinanza 128/1988 · Corte costituzionale: 3, primo comma, e 24,

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa rispetto del procedimento precontenzioso presentazione dinnanzi all'autorità preparazione della difesa presupposto processuale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione

nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la

pubblica moralità) promossi con ordinanze emesse il 22 luglio 1982,

il 1° aprile 1983 (n. 2 ordinanze) e il 31 marzo 1983 dal Tribunale

di Roma - Ufficio Misure di prevenzione -, iscritte rispettivamente

al n. 710 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 456, 457 e 601 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 74 e 267 dell'anno 1983 e n. 11 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale

di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non prevede

che nell'invito a comparire innanzi al collegio in camera di

consiglio siano specificati gli elementi di fatto sui quali verterà

il giudizio del Tribunale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti al

fine di un'unica decisione;

che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1975, n. 69, ha

affermato, tra l'altro, che "l'invito a comparire innanzi al collegio

in camera di consiglio di cui all'art. 4, comma 2°, L. n. 1423 del

1956 non possa limitarsi all'indicazione delle misure di cui è stata

proposta l'applicazione ma debba precisare, altresì, gli elementi

sui quali verterà il giudizio del Tribunale";

che, come lamenta il giudice a quo, successivamente alla citata

pronuncia non vi è stato un immediato adeguamento da parte della

Corte di Cassazione, la quale, in più occasioni, ha ritenuto

legittimi "inviti a comparire" privi dell'indicazione degli

"elementi" di cui sopra;

che, tuttavia, a far corso dal 1985, la Corte di Cassazione ha

mutato giurisprudenza, conformandosi pienamente alla Sent. n. 69 del

1975 di questa Corte;

che, pertanto, il "diritto vivente" oggi venutosi a realizzare

è nel senso della citata giurisprudenza costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre

1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI