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Ordinanza 122/1988 ECLI:IT:COST:1988:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), promossi con

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Ordinanza 122/1988 · Corte costituzionale: direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), promossi con

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collocabilità ridotta procedura di ricusazione eliminazione dei candidati assenza prolungata domanda tardiva di ricusazione sussidio per la frequentazione di corsi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 22 dicembre 1980, n. 928 ("Norme sull'accesso a posti

direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), promossi con

ordinanze emesse il 28 maggio e il 13 marzo 1984 dal T.A.R. del

Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 165 e 756 del registro

ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 137- bis dell'anno 1985 e n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, nel corso di un giudizio avente

ad oggetto il provvedimento di esclusione dal concorso riservato a

posti di preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e

per il turismo bandito con D.M. 20 maggio 1981, con ordinanza del 28

maggio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma terzo, della legge 28 dicembre 1980, n. 928

("Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di

ispettore tecnico"), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

che lo stesso T.A.R., con ordinanza in pari data, nel corso di

altro giudizio, avente ad oggetto il provvedimento di esclusione dal

concorso riservato a posti di preside negli istituti professionali

per l'agricoltura bandito con D.M. 10 giugno 1981, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

della citata legge n. 928 del 1980, sempre con riferimento agli artt.

3 e 97 Cost.;

che, in entrambe le ordinanze, si dubita della legittimità

costituzionale della norma impugnata perché questa, nell'ammettere

ai concorsi riservati in questione coloro che, fra l'altro, fossero

stati incaricati della presidenza per almeno due anni "nel periodo

dall'anno scolastico 1973-1974 all'anno scolastico 1980-1981

compreso", ha escluso quelli che avessero prestato tale servizio

successivamente alla entrata in vigore della legge;

che, in tal modo, la legge, non avendo tenuto conto della

possibilità che il bando venisse pubblicato, come nella specie, in

epoca tale da poter consentire la valutabilità anche dell'anno di

servizio successivo a quello previsto della legge, sarebbe viziata di

"illogicità interna in funzione della sua scarsa rispondenza agli

scopi";

che, ad avviso del giudice a quo, l'intervallo tra la data di

emanazione della legge e l'indizione dei concorsi, da essa previsti,

nonché il ritardo della pubblicazione dei relativi bandi nella

Gazzetta Ufficiale, avrebbe "spostato temporalmente il congegno che

era alla base della volontà legislativa", con conseguente violazione

degli artt. 3 e 97 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio,

ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza della

questione perché, entro il termine utile per la presentazione delle

domande di partecipazione al concorso, l'interessato non avrebbe

comunque compiuto il periodo di 180 giorni di servizio per la

valutabilità dell'anno scolastico 1981-1982, mentre, nel merito, ha

chiesto che venga dichiarata l'infondatezza della questione stessa;

che la parte privata si è costituita in entrambi i giudizi

chiedendo che, previa fissazione della pubblica udienza, la questione

venga dichiarata fondata;

Considerato che i giudizi instaurati con le due indicate ordinanze

di rimessione possono essere riuniti attesa l'identità delle

questioni sollevate;

che non può essere presa in esame l'eccezione di irrilevanza

dedotta dall'Avvocatura dello Stato in quanto essa implicherebbe

un'indagine ed una valutazione di esclusiva spettanza del giudice a

quo;

che, quanto al merito, va osservato che il ritardo nella

indizione dei concorsi è un evento successivo alla emanazione della

legge censurata, ritardo che, se anche dovesse ritenersi eccessivo

quello di circa un anno verificatosi, nella specie, tra la data di

entrata in vigore della legge e quella di pubblicazione dei bandi dei

concorsi, non attiene al contenuto della legge stessa, ma al

successivo comportamento degli organi amministrativi e, quindi,

appare del tutto ininfluente ai fini della valutazione della

legittimità costituzionale della norma denunciata;

che, in ogni caso, il riferimento temporale all'anno scolastico

in corso alla data di perfezionamento della legge, come ultimo anno

da prendersi in considerazione ai fini del compimento del servizio

biennale utile per l'ammissione ai concorsi, appare ictu oculi

ragionevole, non potendo ritenersi ingiustificatamente

discriminatorio che la legge stessa, nel disciplinare i concorsi

riservati de quibus, non abbia preso in considerazione anche gli anni

di servizio che sarebbero iniziati successivamente alla propria

entrata in vigore;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sotto

i profili prospettati in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è da

ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

della legge 28 dicembre 1980, n. 928 ("Norme sull'accesso a posti

direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico"), sollevate in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal T.A.R. del Lazio con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI