Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1163/1988 ECLI:IT:COST:1988:1163 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses prison tribunal's constitutional question regarding denied parole for inmates. The court rules the tribunal lacks standing to raise such issues in administrative proceedings. The decision clarifies that only the President of the Council of Ministers can raise constitutional questions in these specific cases.

Numero d'incarto Ordinanza 1163/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding Article 30-ter of the 1975 Prison Law. The Tribunal of Surveillance in Brescia raised the issue after rejecting parole requests for two inmates, arguing the law violated Article 27 of the Constitution. The Court ruled that the Tribunal lacks standing to raise constitutional questions in these administrative proceedings, reserving that power exclusively for the President of the Council of Ministers.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 Cost.; Art. 113 Cost.: The Tribunal of Surveillance is not authorized to raise constitutional questions in administrative proceedings regarding parole denials, as such power is reserved exclusively for the President of the Council of Ministers.

Parole chiave

Generato dall'IA
Tribunal of Surveillance standing Constitutional question admissibility Parole permission denial Administrative prison procedure President of Council of Ministers autorizzazione di polizia permessi di dimora violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 of the Constitution
all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
Art. 26, second comma, of Law No. 87 of 11 March 1953
Art. 9, second comma, of the integrative norms for judgments before the Constitutional Court
354, introdotto dall'art. 9
art. 27 della Costituzione
all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 87 del 1978
Sentenza n. 103 del 1984
Ordinanza n. 166 del 1984
103 del 1984, ordinanza n. 166 del 1984);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a

Sollazzo Rosario, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a

Castelli Carlo, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a

decidere su due reclami avanzati nei confronti di altrettanti

provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Mantova, con i quali

erano state rigettate le istanze di concessione di un permesso-premio

proposte dai condannati Sollazzo Rosario e Castelli Carlo, ha, con

due ordinanze emesse il 13 ottobre 1987, sollevato, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede che

"anche" ai "detenuti imputati per un delitto commesso in carcere sia

negato il beneficio del permesso premiale";

e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che la giurisprudenza della Corte di cassazione -

adottando la linea interpretativa seguita a proposito dei permessi

previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, linea tanto

più riferibile ai permessi previsti dall'art. 30- ter della stessa

legge n. 354 del 1975, essendo stata per questi "ulteriormente

accentuata" dal legislatore la "struttura amministrativa" della

procedura - appare costante nel senso che il provvedimento,

pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso

il diniego di un permesso-premio da parte del magistrato di

sorveglianza, non è ricorribile per cassazione, in quanto "rientra

fra quelli volti a regolare la vita di relazione all'interno degli

stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli destinati ad

incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla durata del

rapporto instauratosi con l'inizio della esecuzione della pena", di

modo che il relativo procedimento si configura "come un procedimento

de plano con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure

giurisdizionalizzate";

e che, pertanto, il tribunale di sorveglianza non è da

ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimità

costituzionale nel corso di procedimenti del genere (cfr.,

anteriormente alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sentenze n. 87 del

1978 e n. 103 del 1984, ordinanza n. 166 del 1984);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche

alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), sollevata, in

riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia con due ordinanze del 13 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI