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Ordinanza 1162/1988 ECLI:IT:COST:1988:1162 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to environmental damage law as legislative choices are not irrational.

Numero d'incarto Ordinanza 1162/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question raised by the Court of Accounts manifestly unfounded. The Court of Accounts argued that the law failed to protect local communities, ensure equal defense, and properly assign liability for environmental damage. The Court rejected these claims, stating that legislative choices regarding jurisdiction and remedies are not subject to constitutional review unless absolutely irrational.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 113 Cost.; Art. 24 Cost.: Legislative choices concerning the organization of jurisdictions and the means of protecting public interests are not subject to constitutional review unless absolutely irrational.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question unfounded environmental damage liability Court of Accounts jurisdiction legislative discretion review public interest protection manifestly unfounded declaration administrative responsibility responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, second comma, law 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, second comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 28 Cost
art. 2043 c.c
principi che fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 641/1987
che già questa Corte (sent. n. 641/1987) ha delineato i
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e

norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa

il 1° aprile 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. II giurisdizionale nel

giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei

confronti di Pulci Paolo ed altri, iscritta al n. 44 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza emessa il 1° aprile

1987 (pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1988 - R.O. n. 44/1988) nel

giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei

confronti di Pulci Paolo ed altri, per danno ambientale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo, secondo

e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, con riferimento agli

artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25,

primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103,

secondo comma, 114, 128, Cost.:

a) per mancata previsione della titolarità del diritto al

risarcimento dei danni ambientali a favore delle comunità e degli

enti territoriali interessati, nonostante i principi costituzionali

del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali (Stato

unitario decentrato, con attribuzione alle Regioni di potestà

legislativa ed amministrativa e conferimento alle Province ed ai

Comuni di poteri di autogoverno);

b) per la mancata assicurazione, a tutti i soggetti titolari,

della pretesa al risarcimento dei danni ambientali e conseguente

disparità di trattamento e diniego di difesa, specie per quanto

riguarda la tutela del paesaggio;

c) per la mancata tutela del buon andamento

dell'Amministrazione conseguente alla limitata previsione della

responsabilità dei funzionari amministrativi e dei dipendenti

pubblici, per i quali, non essendo istituita una sostituzione

processuale ufficiosa nell'esercizio dell'azione risarcitoria, si

renderebbe di fatto, non configurabile la responsabilità stessa, ex

art. 28 Cost.;

d) per la mancata precisazione dei destinatari della

legittimazione processuale, della natura e delle modalità di

esercizio dell'azione risarcitoria, nonché dell'obbligatorietà

della medesima, con difetto di previsione della sostituzione

processuale ufficiosa ad opera del Pubblico Ministero;

e) per la mancanza di una efficace tutela giurisdizionale

intesa alla restitutio in integrum dei beni pubblici ambientali

obiettivamente considerati;

f) per l'assenza di un collegamento tra la previsione della

responsabilità per il c.d. danno erariale indiretto e la materia del

danno pubblico ambientale, perché, pur essendo prevista la

responsabilità diretta dell'Amministrazione statale, non si è

prevista la responsabilità diretta degli Enti territoriali per fatto

illecito dei propri funzionari; onde la privazione della tutela

patrimoniale degli enti territoriali;

g) per il mancato perseguimento dell'illecito ambientale nei

riflessi creditori e debitori propri delle persone giuridiche, dello

Stato e degli Enti territoriali e per la mancanza di una disciplina

omogenea della responsabilità individuale degli amministratori e dei

dipendenti, a seguito della divisione della giurisdizione tra il

giudice ordinario e il magistrato contabile, con violazione della

garanzia del giudice naturale precostituito per legge e della riserva

della materia della contabilità pubblica, nella quale rientrerebbe

il danno ambientale, con violazione anche del principio

dell'adempimento della funzione pubblica con "disciplina ed onore";

h) per le gravi lacune della garanzia di tutela del bene

ambientale, in contrasto con il principio della sovranità popolare,

che informa di sé e giustifica il c.d. diritto all'ambiente;

Considerato che le censure sollevate attengono in massima parte

all'esercizio del potere discrezionale del legislatore nell'assetto

delle giurisdizioni e nell'apprestamento dei mezzi di tutela di beni

che soddisfano pubblici interessi anche di carattere primario;

che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di

costituzionalità ove non siano assolutamente irrazionali;

che già questa Corte (sent. n. 641/1987) ha delineato i

principi che fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni

ambientali e l'attribuzione dei relativi giudizi alla giurisdizione

del giudice ordinario anziché alla Corte dei Conti;

che gli altri rilievi contenuti nell'ordinanza di rinvio si

concretano in critiche al nuovo assetto legislativo le cui lacune e

deficienze sono state già notate da questa Corte (sent. n.

641/1987);

che i relativi rimedi sono di spettanza del legislatore specie

per quanto riguarda l'eventuale ampliamento della legittimazione ad

agire ad altri Enti e comunità interessate e la officialità

dell'azione, affinché sia assicurata la piena tutela del bene

ambientale;

che, pertanto, proprio per la precedente declaratoria di non

fondatezza della questione già sollevata e decisa, ed in mancanza di

argomenti nuovi e decisivi ai fini del giudizio di costituzionalità,

va emessa declaratoria di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, primo, secondo e terzo comma, della

legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente

e norme in materia di danno ambientale), sollevata, con riferimento

agli artt. 1, secondo comma; 3, primo comma; 5; 9, primo comma; 24;

25, primo comma; 28; 54, secondo comma; 97, primo e secondo comma;

103, secondo comma; 114; 128 Cost., dalla Corte dei Conti con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI