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Ordinanza 1161/1988 ECLI:IT:COST:1988:1161 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to sick pay forfeiture rule for missing medical checkup.

Numero d'incarto Ordinanza 1161/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint manifestly unfounded regarding Article 5, paragraph 14 of Legislative Decree 463/1983. The lower court argued that forfeiting sick pay for missing a home medical visit violated fundamental rights to liberty, privacy, and social security. The Court rejected this, citing its prior ruling that no new or different reasons justified a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when no new or different reasons exist to overturn a previous judgment upholding the same statutory provision.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Complaint Sick Pay Forfeiture Medical Checkup Absence Manifestly Unfounded Social Security Rights Labor Law Dispute Precedent Binding Effect indennità giornaliera di malattia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 78 del 1988
da questa Corte con sentenza n. 78 del 1988 e poi dichiarata
Ordinanza n. 943 del 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,

quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Abbiategrasso nel

procedimento civile vertente tra Cotti Piero e la S.p.a Litografica

Fornaroli, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;.

Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con ordinanza emessa il

2 ottobre 1987 (R.O. n. 230/1988) in causa tra Cotti Piero contro la

S.p.a. Litografica Fornaroli, diretto ad ottenere il pagamento del

trattamento economico di malattia non corrispostogli perché assente

alla visita medica di controllo domiciliare, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma,

del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di tali termini), convertito, con modificazioni, nella legge

11 novembre 1983, n. 638, ove sia interpretato nel senso di far

discendere la sanzione della decadenza dal diritto a qualsiasi

trattamento economico di malattia dalla circostanza che il lavoratore

sia assente alla visita di controllo domiciliare e non invece

dall'accertamento dell'inesistenza della malattia medesima;

che ha rilevato la violazione degli art. 2, 13, 32, 36 e 38

Cost. perché il controllo si risolve in una pesante compromissione

della libertà del lavoratore privato di disporre del proprio tempo e

del proprio spazio vitale, con conseguente vanificazione del

trattamento assicurativo-previdenziale e della garanzia di mezzi

adeguati alle proprie esigenze di vita;

Considerato che la stessa questione è stata ritenuta non fondata

da questa Corte con sentenza n. 78 del 1988 e poi dichiarata

manifestamente infondata (ord. n. 943 del 1988);

che non si rinvengono ragioni nuove e diverse per una differente

decisione;

che, pertanto, la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizione

per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n.638, sollevata, con riferimento agli art. 2, 13, 32, 36, 38

Cost., dal Pretore di Abbiategrasso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI