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Ordinanza 1160/1988 ECLI:IT:COST:1988:1160 Generato dall'IA

Constitutional question declared inadmissible because the challenged norm was already declared unconstitutional in a prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 1160/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged provision had already been ruled unconstitutional in a previous decision. The Pretore of Varese had raised the issue regarding Article 3 of the Constitution, arguing that the law discriminated against employees dismissed before twenty-five years of service compared to those in a specific fund. The Court rejected the argument, noting that the norm was already removed from the legal order by its own prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional in a prior judgment and is thus no longer part of the legal order.

Parole chiave

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manifestly inadmissible prior constitutional judgment norm removed from order redundant constitutional question legal order exclusion indennità di anzianità calcolo delle annualità indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 763 del 1988
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel

procedimento civile vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23

settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente

tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della

indennità premio servizio nonostante le dimissioni intervenute

soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziché dopo

venticinque anni, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8

marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennità

per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno

di anzianità, in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti

pubblici che hanno diritto alla indennità di fine rapporto dopo un

anno di iscrizione all'apposito fondo;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha

già dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente

illegittima;

che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile, siccome la detta norma è ormai espunta

dall'ordinamento giuridico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della

legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per

il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art.

3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI