Constitutional question declared inadmissible because the challenged law was already repealed by a prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 3 of the 1945 Law on State Employees' benefits manifestly inadmissible. The T.A.R. of Lazio had previously raised this issue to challenge gender discrimination in family allowances, arguing it violated constitutional equality principles. However, the Court noted that a prior decision (No. 365/1988) had already found the norm unconstitutional and removed it from the legal order, rendering the current challenge unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, Legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional and repealed by a prior judgment of the Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo
lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei
dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984
dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri Maria
Marcella contro l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24
gennaio 1984 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1988 - R.O. n. 124 del
1988), in causa tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l'I.N.A.M.,
diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della legge
n. 151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non
percepite dal marito, siccome lavoratore autonomo, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo
lgt. 21 novembre 1945, n.722, e successive modificazioni, per
violazione degli artt. 3, 29 e 37 Cost., per la discriminazione
operata ai danni della donna lavoratrice coniugata, con prole minore,
rispetto al lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione
dei principi di parità di diritti fra tutti i cittadini e in specie
tra coniugi, nonché tra lavoratori di entrambi i sessi;
Considerato che la questione è stata già ritenuta fondata da
questa Corte (sent. n. 365/1988);
che, per effetto della stessa sentenza, la norma censurata è
stata espunta dall'ordinamento guridico;
che, quindi, la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21
novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei
dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37
Cost., dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI