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Ordinanza 1159/1988 ECLI:IT:COST:1988:1159 Generato dall'IA

Constitutional question declared inadmissible because the challenged law was already repealed by a prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 1159/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 3 of the 1945 Law on State Employees' benefits manifestly inadmissible. The T.A.R. of Lazio had previously raised this issue to challenge gender discrimination in family allowances, arguing it violated constitutional equality principles. However, the Court noted that a prior decision (No. 365/1988) had already found the norm unconstitutional and removed it from the legal order, rendering the current challenge unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, Legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional and repealed by a prior judgment of the Court.

Parole chiave

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manifestly inadmissible repealed norm constitutional question prior judgment gender discrimination state employees family allowances salario familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, Legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 365/1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo

lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei

dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984

dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri Maria

Marcella contro l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24

gennaio 1984 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1988 - R.O. n. 124 del

1988), in causa tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l'I.N.A.M.,

diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della legge

n. 151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non

percepite dal marito, siccome lavoratore autonomo, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo

lgt. 21 novembre 1945, n.722, e successive modificazioni, per

violazione degli artt. 3, 29 e 37 Cost., per la discriminazione

operata ai danni della donna lavoratrice coniugata, con prole minore,

rispetto al lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione

dei principi di parità di diritti fra tutti i cittadini e in specie

tra coniugi, nonché tra lavoratori di entrambi i sessi;

Considerato che la questione è stata già ritenuta fondata da

questa Corte (sent. n. 365/1988);

che, per effetto della stessa sentenza, la norma censurata è

stata espunta dall'ordinamento guridico;

che, quindi, la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21

novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei

dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37

Cost., dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI