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Ordinanza 1158/1988 ECLI:IT:COST:1988:1158 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional questions raised after tax collection suspension is ordered.

Numero d'incarto Ordinanza 1158/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared inadmissible constitutional challenges to tax collection laws raised by lower court judges. The Pretori of Mineo and Trieste had suspended tax enforcement before raising the issues, arguing violations of constitutional rights. The Court ruled these questions were inadmissible because the referring judges had already exhausted their power by suspending execution.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative: Constitutional questions raised after the referring judge suspends execution are inadmissible due to lack of relevance as the judge has exhausted their power.

Parole chiave

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constitutional questions inadmissibility tax collection suspension exhaustion of judicial power relevance requirement lower court judges esecuzione fiscale sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 700 cod. proc. civ
riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ord. n. 426/1987
Ord. n. 142/1988
Ord. n. 916/1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e

54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod. proc.

civ., promossi con ordinanze emesse: (n. 1 ord.) dal Pretore di Mineo

il 27 gennaio 1988 e (nn. 4 ordd.) dal Pretore di Trieste il 12

gennaio e il 9 febbraio 1987, iscritte rispettivamente ai nn. 183,

244, 245, 246 e 247 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle

G.U. della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno

1988.

Visti gli atti di costituzione di Zecchin Guido e di de Leitenburg

Eleonora nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Mineo, con ordinanza emessa il 27

gennaio 1988 (R.O. n. 183/1988) in causa tra Farruggio Giovanni

contro il Ministero delle Finanze, e Ufficio II.DD. di Caltagirone,

avente ad oggetto il pagamento di imposte relative all'anno 1979,

iscritte a ruolo nonostante il ricorso alla Commissione Tributaria e

la sospensione della loro riscossione coattiva, dopo avere sospeso

l'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costutuzionale

degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella

parte in cui vietano al giudice, investito della opposizione

all'esecuzione proposta dal debitore della imposta, di sospendere

l'esecuzione, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità della questione e, nel merito, per la sua

infondatezza;

che il Pretore di Trieste, con quattro ordinanze emesse il 12

gennaio ed il 9 febbraio 1987, ha sollevato identica questione di

legittimità costituzionale anche egli dopo avere ordinato la

sospensione dell'esecuzione coattiva dei tributi, dopo che era stato

impugnato l'accertamento;

che la parte costituita ha concluso per l'accoglimento della

questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un

unico provvedimento per l'evidente connessione;

che le questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno

disposto la sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate

inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza,

avendo i giudici remittenti esaurito il loro potere (Ordd. nn.

426/1987; 142/1988 e 916/1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53, 54,

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e

113 Cost., dai Pretori di Mineo e Trieste con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI