Italian Constitutional Court dismisses constitutional questions raised after tax collection suspension is ordered.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared inadmissible constitutional challenges to tax collection laws raised by lower court judges. The Pretori of Mineo and Trieste had suspended tax enforcement before raising the issues, arguing violations of constitutional rights. The Court ruled these questions were inadmissible because the referring judges had already exhausted their power by suspending execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative: Constitutional questions raised after the referring judge suspends execution are inadmissible due to lack of relevance as the judge has exhausted their power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e
54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), e dell'art. 700 cod. proc.
civ., promossi con ordinanze emesse: (n. 1 ord.) dal Pretore di Mineo
il 27 gennaio 1988 e (nn. 4 ordd.) dal Pretore di Trieste il 12
gennaio e il 9 febbraio 1987, iscritte rispettivamente ai nn. 183,
244, 245, 246 e 247 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle
G.U. della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno
1988.
Visti gli atti di costituzione di Zecchin Guido e di de Leitenburg
Eleonora nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Mineo, con ordinanza emessa il 27
gennaio 1988 (R.O. n. 183/1988) in causa tra Farruggio Giovanni
contro il Ministero delle Finanze, e Ufficio II.DD. di Caltagirone,
avente ad oggetto il pagamento di imposte relative all'anno 1979,
iscritte a ruolo nonostante il ricorso alla Commissione Tributaria e
la sospensione della loro riscossione coattiva, dopo avere sospeso
l'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costutuzionale
degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella
parte in cui vietano al giudice, investito della opposizione
all'esecuzione proposta dal debitore della imposta, di sospendere
l'esecuzione, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità della questione e, nel merito, per la sua
infondatezza;
che il Pretore di Trieste, con quattro ordinanze emesse il 12
gennaio ed il 9 febbraio 1987, ha sollevato identica questione di
legittimità costituzionale anche egli dopo avere ordinato la
sospensione dell'esecuzione coattiva dei tributi, dopo che era stato
impugnato l'accertamento;
che la parte costituita ha concluso per l'accoglimento della
questione, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità e, nel merito, per l'infondatezza della
questione;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un
unico provvedimento per l'evidente connessione;
che le questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno
disposto la sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate
inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza,
avendo i giudici remittenti esaurito il loro potere (Ordd. nn.
426/1987; 142/1988 e 916/1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53, 54,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e
113 Cost., dai Pretori di Mineo e Trieste con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI