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Ordinanza 1156/1988 ECLI:IT:COST:1988:1156 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses question on State allowance calculation as previously declared unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 1156/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding the calculation of the State allowance manifestly unfounded. The Administrative Regional Tribunal of Tuscany had previously raised this issue, arguing that counting overtime pay on the allowance reduced total remuneration disproportionately to work performed. The Court ruled that no new or different grounds justified a different decision from its 1982 precedent.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question previously declared unfounded by the Court remains so absent new or different grounds.

Parole chiave

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constitutional question manifestly unfounded precedent binding State allowance remuneration calculation compenso per prestazioni retribuzione del lavoro calcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 36 Cost
particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 227 del 1982
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno

perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di

indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile

1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Capruzzi

Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali,

iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30

aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 - R.O. n.

117/1988) nel procedimento tra Capruzzi Ernesto e il Comitato

Regionale di Controllo Enti Locali, diretto ad ottenere il computo

del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo,

di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art.1, comma terzo, della legge 15

novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai

dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità

particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente

diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non

proporzionata alla quantità di lavoro prestato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta

tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha

già dichiarato non fondata la questione ora sollevata;

che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che

possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione in esame va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre

1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti

civili dello Stato e soppressione di indennità particolari),

sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI