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Ordinanza 1154/1988 ECLI:IT:COST:1988:1154 Generato dall'IA

Constitutional Court remands case for re-examination due to new eviction suspension law enacted during proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza 1154/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court ordered the return of files to the Milan Magistrate to re-examine the constitutional challenge under new legislation. The lower court had raised a constitutional issue regarding the discriminatory treatment of eviction dates based on contract expiration relative to June 30, 1984. However, a subsequent decree suspended all private housing evictions in Milan until December 30, 1988, rendering the original legal question moot and necessitating a fresh review.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: When a new law suspends the execution of the challenged provision during constitutional review proceedings, the Court remands the case for re-examination under the updated legal framework.

Parole chiave

Generato dall'IA
eviction suspension constitutional review mootness remand for re-examination housing law legislative intervention procedural reset scadenza del contratto locativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del

d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella

legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché

disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con

modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Foti Antonio e Porzio Francesca,

iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 7 settembre 1987 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Rizzoli Anna e Bosia Claudio,

iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano con ordinanza emessa il 7

settembre 1987 (R.O. n. 79/1988) nella causa tra Rizzoli Anna e Bosia

Claudio, per il rilascio dell'immobile condotto in locazione dal

Bosia, ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre 1983, n. 462

(Modificazioni degli art. 10 e 14 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9,

convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 in materia di sfratti

nonché disposizioni processuali per la edilizia agevolata),

convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637,

nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilità della

normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data di

esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data di

scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso

contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata

privilegerebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della

data surricordata rispetto a quelli venuti a scadenza

successivamente;

Considerato che nelle more del giudizio è stato emanato il d.l. 8

febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8

aprile 1988, n. 108, che ha sospeso fino al 30 dicembre 1988

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di

proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione nei comuni

di cui allo art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n. 708, tra i quali è

da annoverarsi Milano;

che, pertanto, deve essere effettuato dal giudice a quo un nuovo

esame della questione di legittimità costituzionale sollevata, alla

stregua della nuova normativa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI