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Ordinanza 1153/1988 ECLI:IT:COST:1988:1153 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as inapplicable due to lack of retroactive effect on terminated lease.

Numero d'incarto Ordinanza 1153/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged law did not apply to the specific case. The lease in question had already terminated in March 1986, prior to the law's entry into force. The Court ruled that the new regulation lacked retroactive effect on legal relationships that had already ceased.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; The constitutional question is inadmissible when the challenged norm lacks retroactive applicability to legal relationships that have already terminated.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility lack of retroactive effect terminated lease relationship non-retroactivity principle procedural inapplicability indennità di residenza spese professionali indennità per perdita guadagno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparità
Art. 26, second comma, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, second comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
che sarebbe violato l'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
ord. n. 937/1988
cessati de iure (ord. n. 937/1988);
Generato dall'IA
Ordinanza 77/1989
Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to 1986 rental law amendments as inadmissible due to lack of controversy.
Ordinanza — n. 885/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on business loss indemnity calculation timing under Law 392/1978. The court rules the indemnity is calculated at lease termination, not release. The court rejects the tenant's argument that delayed return affects the base calculation. The decision confirms the established legal principle regarding lease termination events. The appeal is inadmissible due to lack of new legal interpretation. The tenant must pay court costs and unified contribution fees. The ruling clarifies the timing of business loss indemnity calculations. The court emphasizes the statutory text and legislative rationale. The decision upholds the lower court's judgment on lease termination. The tenant's claim for adjusted indemnity is rejected. The court maintains the established jurisprudence on this issue.
Sentenza — n. 12925/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal for non-deposited notification report, ruling procedural requirement is mandatory and non-surrogable.
Ordinanza 115/1989
Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to transitional rent indemnity rules for commercial leases. The court upholds the law's constitutionality regarding compensation for business loss. The decision affirms legislative discretion in balancing tenant and landlord interests. The ruling confirms the law does not violate Article 3 of the Constitution.
Ordinanza — n. 26837/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against second instance judgment for lack of standing and procedural defects.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9

dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio

1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal

Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte

Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28

ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte

Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione

dell'indennità per la perdita di avviamento in favore del conduttore

dell'immobile adibito ad uso professionale, a seguito della

cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la

cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso

diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n.

392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

l'indennità per avviamento professionale nella misura di dodici

mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le

stesse caratteristiche di quello locato;

che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparità

di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30

luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione

scaduta nel marzo 1986, sicché la questione non è rilevante in

quanto la norma denunciata non è applicabile alla fattispecie de

qua: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come

confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte

Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone

stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già

cessati de iure (ord. n. 937/1988);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n.

832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rimini con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI