Constitutional question dismissed as inapplicable due to lack of retroactive effect on terminated lease.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged law did not apply to the specific case. The lease in question had already terminated in March 1986, prior to the law's entry into force. The Court ruled that the new regulation lacked retroactive effect on legal relationships that had already ceased.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; The constitutional question is inadmissible when the challenged norm lacks retroactive applicability to legal relationships that have already terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9
dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1987 dal
Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Lo Conte
Massimino e Poncini Regina, iscritta al n. 43 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 28
ottobre 1987 (R.O. n. 43/1988) nel procedimento tra Lo Conte
Massimino e Poncini Regina, avente ad oggetto la liquidazione
dell'indennità per la perdita di avviamento in favore del conduttore
dell'immobile adibito ad uso professionale, a seguito della
cessazione della locazione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
nella parte in cui stabilisce che è dovuta al conduttore, dopo la
cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n.
392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
l'indennità per avviamento professionale nella misura di dodici
mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche di quello locato;
che sarebbe violato l'art. 3 Cost. per la sussistente disparità
di trattamento tra i titolari di contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e quelli di contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;
Considerato che nel procedimento suddetto trattasi di locazione
scaduta nel marzo 1986, sicché la questione non è rilevante in
quanto la norma denunciata non è applicabile alla fattispecie de
qua: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come
confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte
Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone
stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già
cessati de iure (ord. n. 937/1988);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n.
832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Rimini con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI