Constitutional challenge dismissed because the lower court suspended collection before raising the constitutional issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the lower court had already ordered the suspension of tax collection before raising the issue. The Pretore of Chioggia challenged Article 56, paragraph 4, of the 1986 Registration Tax Act, arguing it violated rights to judicial protection and effective administration of justice. The Court ruled that since the lower court had already suspended the coercive measures, the constitutional question lacked the necessary immediacy and was therefore inadmissible under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is inadmissible if the lower court has already suspended the contested coercive measures before raising the issue, rendering the question immaterial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con
ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel
procedimento civile vertente tra Donà Ornote ed altro e l'Ufficio
del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da
Donà Ornote e Boscolo Ines "Berto" contro l'Ufficio del Registro di
Venezia, per opposizione all'ingiunzione fiscale intimata nei
confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell'INVIM, con
ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del
d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui
non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della
eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione
degli artt. 24 e 113 Cost.;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha
concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per
la manifesta infondatezza;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato l'incidente di
costituzionalità dopo avere ordinato la sospensione della
riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va
dichiarata la inammissibilità della questione alla stregua della
costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142/1988;
550/1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli
artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI