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Ordinanza 1152/1988 ECLI:IT:COST:1988:1152 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed because the lower court suspended collection before raising the constitutional issue.

Numero d'incarto Ordinanza 1152/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the lower court had already ordered the suspension of tax collection before raising the issue. The Pretore of Chioggia challenged Article 56, paragraph 4, of the 1986 Registration Tax Act, arguing it violated rights to judicial protection and effective administration of justice. The Court ruled that since the lower court had already suspended the coercive measures, the constitutional question lacked the necessary immediacy and was therefore inadmissible under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is inadmissible if the lower court has already suspended the contested coercive measures before raising the issue, rendering the question immaterial.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility suspension of collection immediacy requirement tax collection suspension effective judicial protection sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo esecuzione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 142/1988
sent. n. 550/1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con

ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel

procedimento civile vertente tra Donà Ornote ed altro e l'Ufficio

del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da

Donà Ornote e Boscolo Ines "Berto" contro l'Ufficio del Registro di

Venezia, per opposizione all'ingiunzione fiscale intimata nei

confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell'INVIM, con

ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del

d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui

non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della

eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione

degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha

concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per

la manifesta infondatezza;

Considerato che il giudice a quo ha sollevato l'incidente di

costituzionalità dopo avere ordinato la sospensione della

riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va

dichiarata la inammissibilità della questione alla stregua della

costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142/1988;

550/1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli

artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI