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Ordinanza 1151/1988 ECLI:IT:COST:1988:1151 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding labor inspectors' investigative powers and social security sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza 1151/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding labor inspectors' powers and social security sanctions manifestly unfounded. The petitioner argued that inspectors lacked sufficient defensive guarantees during investigations, citing previous rulings, while the government contended the powers were administrative vigilance. The Court distinguished administrative inspection from criminal investigation, ruling that the specific provisions did not violate constitutional rights.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, Art. 24 Cost.; Art. 304-bis, 304-ter, 304-quater c.p.p.; The powers of labor inspectors constitute administrative vigilance rather than criminal investigation, thus not requiring the full defensive guarantees of criminal procedure when acting within their statutory scope.

Parole chiave

Generato dall'IA
labor inspector powers administrative vigilance criminal investigation defensive guarantees social security sanctions constitutional complaint right to defense ispettorato del lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
denunciate, e ciò in quanto: l'art. 3, primo e secondo comma, del
Art. 24 Cost.
Art. 304-bis c.p.p.
Art. 304-ter c.p.p.
Art. 304-quater c.p.p.
Law n. 638/1983
Law n. 628/1961
D.P.R. n. 520/1955

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 10/1971
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

e 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), dell'art. 5 della legge 22 luglio 1961,

n. 628 (Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale), e dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal Pretore di Fermo nel

procedimento penale a carico di Gioventù Giancarlo, iscritta al n.

27 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 12 novembre

1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 2, primo

comma, e 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n.

638 (recte: del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,

con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), 5 della

legge 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, "nella parte in cui non prevedono che

le attività di accertamento ed investigazione svolte dagli ispettori

del lavoro siano assistite dalle garanzie difensive previste dagli

artt. 304-bis, ter, quater c.p.p. per gli indiziati di reato";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, con sentenza n. 10 del 1971, la Corte,

dichiarando non fondata, in riferimento anche agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 8, secondo

comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, nella parte in cui, "col

consentire agli ispettori l'accesso" nei locali e nei luoghi di

lavoro "quando abbiano fondato sospetto che servano a compiere o

nascondere violazioni di legge, li facoltizzerebbe a svolgere, nella

qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, un'attività diretta

alla individuazione di reati e alla raccolta di prove, senza

l'osservanza delle forme richieste a garanzia del diritto di difesa",

ha precisato che "l'attività dell'ispettore prevista dalla norma

impugnata, sia che si svolga nei locali di lavoro o, in seguito al

predetto sospetto, nei locali connessi, consiste sempre in una

attività di vigilanza amministrativa, che nettamente si distingue...

dall'attività di polizia giudiziaria": un'attività che, mentre per

un verso "assoggetta l'imprenditore" allo stesso trattamento

riservato ad "ogni cittadino" sottoposto "ad atti di controllo

amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale", per un

altro verso manca del "presupposto perché venga in discussione il

diritto di difesa", a differenza del "caso in cui l'ispettore, avuta

una vera e propria notizia di un reato, per acquisire le prove si

trovi nella necessità di dover compiere, nella veste di ufficiale di

polizia giudiziaria, atti di coercizione, quali perquisizioni

personali o sequestri di atti o documenti pertinenti al reato";

che l'identica ratio decidendi della sentenza n. 10 del 1971

risulta estensibile alle altre norme ora per la prima volta

denunciate, e ciò in quanto: l'art. 3, primo e secondo comma, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concerne pur

sempre un'"attività ispettiva" non diversa da quella presa in esame

dalla sentenza n. 10 del 1971, oltreché la procedura per

l'espletamento di tale attività; l'art. 5 della legge 22 luglio

1961, n. 628, regola i compiti degli ispettori del lavoro; l'art. 8

del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, per la parte non espressamente

esaminata dalla sentenza n. 10 del 1971, attribuisce agli ispettori

del lavoro, "nei limiti del servizio cui sono destinati, e secondo le

attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai

regolamenti", la qualità di "ufficiali di polizia giudiziaria"

(primo comma) e li autorizza a "richiedere l'opera dell'ufficiale

sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di

fabbrica, quando debbono compiere accertamenti sulle condizioni

sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei

locali di lavoro e delle loro dipendenze" (secondo comma);

e che, quindi, i "poteri" conferiti da dette norme agli

ispettori del lavoro rientrano nell'ambito dell'attività di

"vigilanza amministrativa" di cui alla già ricordata sentenza n. 10

del 1971;

che, invece, l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11

novembre 1983, n. 638, risulta erroneamente denunciato, trattandosi

della norma che commina la sanzione per il delitto, contestato nel

processo a quo, di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed

assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei

lavoratori dipendenti, donde la manifesta inammissibilità della

relativa questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, dell'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628

(Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale), e dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal

Pretore di Fermo con ordinanza del 12 novembre 1986;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con

la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI