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Sentenza 1144/1988 ECLI:IT:COST:1988:1144 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court declares pension minimum integration exclusion unconstitutional for invalidity pension holders.

Numero d'incarto Sentenza 1144/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the challenged provision of Law No. 9 of January 9, 1963, unconstitutional. The lower court raised the issue regarding the exclusion of minimum pension integration for farmers' funds when an invalidity pension was already received. The Court ruled that denying integration in this scenario creates an unjustified disparity between direct and indirect pension recipients, establishing that identical economic conditions require equal treatment.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 1, second comma, Law No. 9 of January 9, 1963: The exclusion of minimum pension integration for indirect pension recipients who already hold an invalidity pension from the same fund is unconstitutional as it creates an unjustified disparity in economic protection compared to direct pension recipients.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Disparity Pension Integration Invalidity Pension Direct vs Indirect Minimum Guarantee Equal Protection Cumulative Benefits cumulo delle pensioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
emessa il 2 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3
Art. 1, second comma, Law No. 9 of January 9, 1963
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
art. 3 della Costituzione
solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 314/1985
Sentenza n. 184/1988
Sentenza n. 34/1981
Sentenza n. 503/1988
Sentenza n. 1086/1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"),

promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988 dal Pretore di Lucca

nel procedimento civile vertente tra Farinelli Gina e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo

speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni da parte del

ricorrente, titolare di pensione d'invalidità integrata al minimo da

parte della medesima gestione, il Pretore di Lucca, con ordinanza

emessa il 2 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9

("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle

norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri"), nella parte in cui tale disposizione esclude il diritto

all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per

chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa

gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il

trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo rileva come la medesima norma sia già stata

dichiarata illegittima (sent. n. 314/1985) in riferimento all'ipotesi

del tutto analoga di cumulo con pensione diretta a carico dello

Stato.

1. - Il Pretore di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988,

solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui viene escluso il diritto

all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per

chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa

gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il

trattamento minimo garantito.

2. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 184 del 10 febbraio 1988 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente, in caso di

cumulo, integrazione al minimo della pensione di vecchiaia - erogata

dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - a

chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello Stato,

dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione siciliana, allorché, in

conseguenza di detto cumulo, venga superato il minimo garantito dalla

legge.

Come ricordato nella citata decisione, la giurisprudenza della

Corte è costante nell'escludere una differenza di tutela fra

titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di

riversibilità, la quale non troverebbe "rispondenza in sostanziali

differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di

titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro

dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una

prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto

di lavoro" (sent. n. 34 del 1981).

La norma de qua ha pertanto portata identica e contenuto del tutto

analogo a quello delle molteplici norme dichiarate illegittime

nell'intento di rendere possibile la titolarità di più integrazioni

al minimo sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore

dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,

con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

Secondo la ratio delle numerose decisioni rese sul tema (cfr., di

recente, sentt. nn. 503 e 1086 del 1988), deve quindi essere

dichiarata illegittima, nei medesimi limiti temporali, anche la

residua ipotesi normativa denunziata dal Pretore di Lucca, la cui

persistente vigenza preclude l'integrazione al minimo del trattamento

di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per coltivatori

diretti mezzadri e coloni in caso di contitolarità di pensioni

d'invalidità erogate dalla medesima gestione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico

della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga

superato il minimo garantito dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI