Italian Constitutional Court dismisses challenges to military judges' discipline due to lack of specific disciplinary organs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions raised by the Military Tribunal of Padua manifestly unfounded. The tribunal argued that the absence of specific disciplinary organs for military judges violated constitutional principles regarding judicial independence, equality, and personal liberty. The Court rejected these claims by distinguishing the judicial function from administrative conduct, ruling that the mere possibility of disciplinary review does not require the existence of a dedicated disciplinary body to ensure judicial subordination to the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101, second comma; Art. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 Cost.: The existence of a judicial function does not require the existence of specific disciplinary organs to ensure the judge's subordination to the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d. 9
settembre 1941 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra
e norme complementari) e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n.
180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) promossi
con dodici ordinanze del Tribunale militare di Padova emesse il 3 e
il 5 maggio 1988 ed iscritte ai nn. 304, 331, 332, 333, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343 e 344 del registro ordinanze 1988 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 28, 30 e
31/1° s.s. dell'anno 1988;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con le ordinanze
indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
(Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme
complementari) e dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) in
riferimento agli artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 Cost.;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene, anzitutto, che
l'attuale mancanza di organi che possano adottare provvedimenti
disciplinari nei confronti di magistrati militari renderebbe priva di
contenuto l'intera responsabilità disciplinare e pertanto
contrasterebbe con gli artt. 28, 97, primo comma, 105 e 107 Cost.;
che, in secondo luogo, a parere dello stesso giudice, detta
situazione sarebbe in contrasto col principio di soggezione del
giudice alla legge, fissato dall'art. 101, secondo comma, Cost. in
quanto la sussistenza della sola responsabilità penale e civile non
sarebbe sufficiente ad evitare violazioni di legge da parte del
giudice militare;
che, in terzo luogo, sussisterebbe violazione dell'art. 3 Cost.,
venendosi a creare ingiustificata disparità di trattamento tra
l'imputato militare giudicato dal giudice militare, ossia da un
giudice non soggetto ad attuale e concreta responsabilità
disciplinare, e l'imputato militare giudicato (per effetto di
connessione) dal giudice ordinario assoggettabile a sanzione
disciplinare e quindi più vincolato alla legge;
che, in quarto luogo, la medesima situazione potrebbe anche
incidere sulla stessa libertà personale, garantita dall'art. 13
Cost., che potrebbe essere ristretta al di fuori dei casi e modi
previsti dalla legge ad opera d'un giudice per il quale non esistono
sufficienti garanzie di totale soggezione alla legge;
che, infine, sempre a parere del giudice a quo, la mancata
previsione di meccanismi che, per l'esercizio delle funzioni
giudiziarie, svincolino l'ufficiale-giudice, componente il collegio,
dal potere gerarchico-disciplinare, al quale è sottoposto per lo
svolgimento della sua ordinaria attività extragiudiziaria,
determinerebbe violazione dell'art. 108, secondo comma, Cost., in
quanto non sarebbero sufficientemente garantite le condizioni
d'indipendenza dello stesso ufficiale-giudice;
Considerato che tutte le predette ordinanze propongono identiche
questioni e possono, pertanto, essere congiuntamente decise;
che non sempre, per l'esistenza dell'obbligo giuridico, è
essenziale la previsione di sanzioni per la violazione del medesimo o
di organi che infliggano e realizzino sanzioni predisposte dalla
legge per la predetta violazione;
che, invero, nel sistema dell'ordinamento giuridico statale, è
espressamente previsto che per alcuni soggetti, investiti di
particolari funzioni, la titolarità di determinati obblighi
giuridici non è condizionata né all'esistenza di specifiche
sanzioni né tantomeno alla funzionalità di organi realizzatori di
sanzioni predisposte per l'ipotesi di violazione degli stessi
obblighi;
che quanto ora osservato va ritenuto valido anche per
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali: sicché la soggezione dei
giudici (soltanto) alla legge, di cui al secondo comma dell'art. 101
Cost., deve affermarsi permanere intatta anche in mancanza di organi
d'attuazione delle previste sanzioni disciplinari da infliggere agli
stessi giudici;
che le ordinanze di rimessione danno per scontato un
indissolubile nesso tra corretto esercizio della funzione
giurisdizionale ed esposizione dei soggetti titolari della stessa
funzione a responsabilità disciplinare;
che il predetto nesso va invece decisamente escluso, tenuto
conto che la funzione giurisdizionale dello "ius dicere", sulla quale
questa Corte è chiamata a decidere (e che trova già controlli,
oltre che nella stessa struttura triadica del processo, nei mezzi
processuali di riesame delle relative decisioni) va nettamente
distinta dall'attività (ad es. comportamento, rendimento ecc.)
censurabile in sede amministrativo-disciplinare;
che, anche quando dovesse ritenersi che la responsabilità
disciplinare contribuisca all'ottimale esercizio della funzione
giurisdizionale, da nessuno dei parametri costituzionali invocati
può desumersi che l'impossibilità d'effettiva, attuale,
applicazione di sanzioni disciplinari ai magistrati militari limiti a
tal punto il corretto esercizio dello "ius dicere" da dover
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'intero apparato
giudiziario militare;
Considerato altresì che l'eventuale illegittimo controllo
dell'attività giurisdizionale del militare-giudice, da parte del
potere disciplinare al quale il medesimo è soggetto in quanto
militare (e per il suo comportamento di militare e non di giudice) va
censurato in sede di controllo giurisdizionale-amministrativo; e che
la mera eventualità d'un eccesso di potere da parte di organi
amministrativo-disciplinari non può certo condurre alla
dichiarazione d'illegittimità costituzionale della partecipazione di
militari-giudici alla formazione di collegi di Tribunali militari;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalle cinque ordinanze emesse
in data 3 maggio 1988 dal Tribunale militare di Padova (Reg. ordd.
nn. 304/88; 333/88; 337/88; 338/88; 339/88) e dalle sette ordinanze
emesse in data 5 maggio 1988 dallo stesso Tribunale (Reg. ordd. nn.
331/88; 332/88; 340/88; 341/88; 342/88; 343/88; 344/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI