Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1138/1988 ECLI:IT:COST:1988:1138 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to veteran benefits law as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 1138/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 6 of Law No. 824/1971 manifestly unfounded. The Banca Nazionale del Lavoro challenged the law's compatibility with constitutional equality and state employment provisions, while the State argued the issue was already settled by a prior ruling. The Court rejected the new arguments as not substantively altering the previous decision's outcome.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is declared manifestly unfounded when it lacks new grounds or relies on parameters that do not substantially change the terms of a previous non-founding decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded constitutional question veteran benefits state employees prior precedent equality rights remittal order diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 53 Cost
relazione all'art. 53 Cost.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 123 del 1988
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9

ottobre 1971, n.824 (Norme di attuazione, modificazione ed

integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati) coordinata con l'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n.336

e con l'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, promosso

con ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale del Lavoro e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione della Banca Nazionale del Lavoro

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che in un giudizio civile vertente tra Banca Nazionale

del Lavoro e I.N.P.S., il Pretore di Roma, con ordinanza dell'8

aprile 1987 (r.o. n.186/1988) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 l. n. 824 del 1971 coordinata con l'art. 4

l. n. 336 del 1970 e con l'art. un. della l. n. 118 del 1984, in

riferimento agli artt. 3, 81 u.c., 97, 2 e 41, terzo comma, in

relazione all'art. 53 Cost.;

che si è costituita in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro,

deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa denunziata

ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la

manifesta infondatezza della questione, in conseguenza della sentenza

n.123 del 1988 di questa Corte.

Considerato che in effetti la sentenza n.123 del 1988 ha

dichiarato non fondata analoga questione di legittimità

costituzionale concernente il medesimo complesso normativo, in

riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.;

che la presente ordinanza di rimessione non prospetta motivi

nuovi, mentre il riferimento a parametri costituzionali ulteriori,

peraltro non motivato, non vale a mutare sostanzialmente i termini

della censura;

che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.87

e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme

di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio

1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato

ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), coordinato con l'art

4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con l'articolo unico della

legge 9 maggio 1984, n.118, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, terzo

comma, 53, 81, ultimo comma, 97 Cost., sollevata dal Pretore di Roma

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI