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Ordinanza 1137/1988 ECLI:IT:COST:1988:1137 Generato dall'IA

Ordinanza 1137/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 1137/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),

Regesto Legislator

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Ordinanza 1137/1988 · Corte costituzionale: sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale esenzione dalla pena chiusura della procedura di assistenza giudiziaria cancellazione dall'albo avvocati permesso di promuovere un procedimento penale diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale, modificato dall'art. 11 della

legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e

sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con ordinanza

emessa il 29 gennaio 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento

penale a carico di Frasso Biagio ed altro, iscritta al n. 278 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 gennaio

1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come

sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),

"nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre

appello avverso le sentenze di proscioglimento per estinzione del

reato a seguito di amnistia o di prescrizione";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella

parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai

fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di

procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia

prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato,

d'ufficio, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 399,

primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella

parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai

fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di

procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia

prosciolto per estinzione del reato per prescrizione";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di

procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge

31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello

contro le sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il

diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti

dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso

la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del

reato per amnistia o per prescrizione, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo in tali parti con sentenza n. 922 del

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI