Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 1136/1988 ECLI:IT:COST:1988:1136 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to unclear and contradictory petitum regarding disciplinary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza 1136/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 131 of the Code of Criminal Procedure and Article 1 of D.P.R. 666/1955 manifestly inadmissible. The Appellate Court of Messina raised the issue because the defense's abandonment of a client triggered simultaneous disciplinary proceedings before two distinct, non-coordinated bodies with identical punitive powers. The Court determined the lower court's request was ambiguous, oscillating between annulling the norm to transfer competence to the disciplinary council versus annulling it to keep competence with the appellate section. Consequently, the Court ruled that the petitum was not clearly defined, rendering the question inadmissible under established jurisprudence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 c.p.p.; Art. 1 D.P.R. 666/1955; Artt. 3 e 24 Cost.: A constitutional question is manifestly inadmissible when the petitum is unclear or contradictory, preventing the Court from identifying the specific legislative norm intended for annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible unclear petitum contradictory request disciplinary proceedings constitutional question duplicity of proceedings competence allocation procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 del codice di procedura penale
legittimità dell'art. 131 del codice di procedura penale e
Art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666
di procedura penale e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666
Artt. 3 e 24 della Costituzione
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 164 del 1985
Sentenza n. 67 del 1984
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice

di procedura penale e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666

(Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18

giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura

penale), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dalla

Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina nel procedimento

relativo ad Autru Ryolo Luigi ed altri, iscritta al n. 63 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di

Messina, con ordinanza del 3 novembre 1987, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 131 del codice di procedura penale e

dell'art.1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione,

transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517,

contenente modificazioni al codice di procedura penale), perché "lo

stesso fatto di cui si fa colpa al difensore, cioè l'abbandono di

difesa dell'imputato, dà luogo alla simultanea apertura di due

distinti procedimenti della medesima natura (disciplinare), che

seguono ciascuno la propria via davanti a organi costituzionalmente

diversi e non collegati fra di loro (Consiglio dell'ordine e Sezione

istruttoria), ma con poteri ugualmente afflittivi (sanzioni

disciplinari) nei confronti dell'inquisito", pur essendo identico il

fatto addebitato ed identiche "la struttura e la funzione dei due

giudizi";

e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel dolersi della

"duplicazione" dei giudizi disciplinari, non permette di individuare

con sicurezza il petitum effettivamente avuto di mira dal giudice a

quo, oscillandosi in essa fra la richiesta (insita nell'affermazione

che "con siffatta soluzione di compromesso... il legislatore del 1955

- riconoscendo l'autonomia istituzionale dell'ordine forense, ma al

tempo stesso mortificandola con l'antica diffidenza - venne a

introdurre nel sistema quell'inutile, dannoso e illogico doppione di

procedimento disciplinare") di annullare la norma che, in relazione

ai casi di "abbandono della difesa" dell'imputato, legittima ad

irrogare l'eventuale sanzione disciplinare il consiglio dell'ordine

forense, annullamento che avrebbe l'effetto di conservare la relativa

competenza alla sola sezione istruttoria della Corte d'appello, e la

richiesta (insita nelle restanti parti della motivazione, oltreché

nel dispositivo dell'ordinanza) di annullare la norma che, in

relazione agli stessi casi, legittima ad irrogare l'eventuale

sanzione disciplinare la sezione istruttoria della corte d'appello,

annullamento che avrebbe l'effetto di conservare la relativa

competenza al solo consiglio dell'ordine forense;

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. sentenze n. 164 del 1985 e n. 67 del

1984);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice di procedura

penale e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di

attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno

1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura

penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di

Messina con ordinanza del 3 novembre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI