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Ordinanza 1135/1988 ECLI:IT:COST:1988:1135 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses cassation question on civil appeal notification deadlines in criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza 1135/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 202 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Court of Cassation had challenged the three-day notification deadline for civil appeals in criminal proceedings, arguing it violated the right to defense under Article 24 of the Constitution. The Court rejected this challenge because the issue had already been ruled manifestly unfounded in a prior 1988 decision with no new arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 2 Cost.; Art. 202, comma 2 c.p.p.: The Court holds that a prior declaration of manifest unreasonableness precludes re-examination of the same constitutional issue without new arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded constitutional question criminal procedure notification deadline re-examination barred right to defense prior ruling notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, comma 2 Cost.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
Art. 202, comma 2 c.p.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bettocchi Bruno, parte civile nel procedimento contro Fabbri Tonello, ordinanza iscritta al n.
Art. 26, comma 2 legge 87/1953
Art. 9, comma 2 norme integrative

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 930 del 1988
Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 930 del 1988 e che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bettocchi Bruno, parte civile nel procedimento contro Fabbri Tonello, ordinanza iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 20 ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di impugnazione della parte che impugna una sentenza o altro provvedimento per i soli interessi civili debba essere notificato alle altre parti a pena di decadenza entro tre giorni, invece che nei termini previsti dal codice di procedura civile, per la notificazione delle impugnazioni civili";

Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 930 del 1988 e che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 ottobre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI