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Sentenza 1132/1988 ECLI:IT:COST:1988:1132 Generato dall'IA

Constitutional court dismisses regional law challenge due to superseding national legislation resolving the issue.

Numero d'incarto Sentenza 1132/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the subject of the constitutional challenge inadmissible because a subsequent national law had already resolved the matter. The President of the Council of Ministers argued that the Lazio Region's law violated the 1979 statute by shifting all pension-related costs to the region. However, the court noted that Law No. 482 of October 27, 1988, unilaterally established that such costs apply to the employees without burdening the region, thereby eliminating the legal conflict.

Regesto Legislator

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Law 7 February 1979, No. 29; Law 27 October 1988, No. 482: A subsequent national law that comprehensively regulates the subject matter of a regional provision renders the constitutional challenge against that regional provision inadmissible due to the cessation of the disputed matter.

Parole chiave

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cessation of matter constitutional challenge regional legislation national law supremacy pension costs allocation inadmissible recourse superseding statute suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Law 7 February 1979, No. 29
Law 27 October 1988, No. 482
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 28 marzo 1988, riapprovata il 27 luglio 1988 dal

Consiglio regionale avente per oggetto: "Valutazione dell'onere a

carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici

ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della l.

7 febbraio 1979, n.29", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 17 agosto 1988, depositato in

cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 25 del registro

ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e

l'avv. Achille Chiappetti per la Regione.

1.1 - Con ricorso notificato il 17 agosto 1988 e depositato il 26

successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio

recante "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi

resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi

dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29", approvata il 28

marzo e riapprovata il 27 luglio 1988.

Premette il ricorso che la legge in questione prevede l'assunzione

a totale carico dell'ente dell'onere derivante dalla valutazione dei

servizi, resi ad altri enti e ricongiungibili, ai fini previdenziali,

ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 nei confronti

del personale transitato o inquadrato nei ruoli regionali, a seguito

di provvedimenti legislativi di soppressione, scorporo o riforma di

enti ed organici.

Tale disciplina violerebbe l'art. 2 della legge n. 29 del 1979 che

ripartisce gli oneri in questione tra Amministrazione e dipendente,

in quanto se la legge statale impone la ripartizione degli oneri

previdenziali derivanti dalla ricongiunzione dei servizi precedenti a

quello in atto con la Regione, non può la stessa discostarsi da tali

dettati.

Si chiede, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimità

dell'impugnato provvedimento.

1.2 - La Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Achille

Chiappetti, si è costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza

del ricorso. Si osserva, in proposito, che la Regione ha voluto

evitare immotivate ed irrazionali disparità di trattamento a sfavore

dei propri dipendenti, in palese violazione degli artt. 3, 36 e 38

Cost. ed inoltre che la legge impugnata, ben lungi dall'opporsi ai

principi della legislazione statale, si è limitata ad applicare

altri principi (art. 6 della l. n. 29 del 1979).

1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) tra l'altro

prevede (art. 2) che il lavoratore dipendente pubblico possa far

valere a domanda, per i fini di quiescenza, precedenti periodi di

diversa iscrizione obbligatoria previdenziale, mediante

ricongiunzione di essi, a titolo oneroso, presso la gestione in cui

risulti iscritto all'atto della propria istanza.

1.2 - Con legge approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27

luglio successivo, la Regione Lazio disponeva, peraltro, l'assunzione

in esclusivo carico dell'ente degli oneri derivanti, per effetto

della descritta ricongiunzione, al personale ad essa comunque

transitato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso,

ravvisando la violazione del richiamato art. 2 legge n. 29,

ripartitorio degli oneri tra Amministrazione e dipendente.

2. - Senonché, con legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del

trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti

soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle

amministrazioni dello Stato) si dispone univocamente (artt. 1 e 2)

che per il personale comunque interessato a provvedimenti di

soppressione, scorporo o riforma trasferito alle Regioni si applicano

le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 29, già recante per

talune situazioni, la ricongiunzione non a domanda bensì d'ufficio e

senza onere per il lavoratore interessato.

Resta evidenziato che tale norma è intesa a porre termine ad un

esistente stato di contraddittorietà (Atti Camera: bollettino

Commissioni del 21 ottobre 1987) e per quanto attiene al ricorso in

esame determina, in ogni caso, il superamento del contrasto della

legge regionale con l'art. 2 della legge n. 29: l'adozione di una

generale normazione esaustiva nei sensi più limitatamente pretesi

dal provvedimento regionale comporta, pertanto, la cessazione della

materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, relativo alla legge della Regione Lazio, approvata

il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, recante

"Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad

enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi

dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI