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Ordinanza 113/1988 ECLI:IT:COST:1988:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,

Regesto Legislator

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Ordinanza 113/1988 · Corte costituzionale: 5, terzo comma,

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,

del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per

l'Università"), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, iscritta al n. 687

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Peluffo Francesco nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio occasionato dall'impugnativa

del provvedimento dell'Università di Genova di sospensione

cautelativa di un contrattista per incompatibilità con altro

impiego, contemporaneamente ricoperto, e del successivo provvedimento

di decadenza dalla medesima posizione, in ragione di tale

incompatibilità, il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n.

580 del 1° ottobre 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

che, nell'ordinanza di rinvio, si dubita della legittimità

costituzionale della norma denunciata, nell'assunto che questa, nello

stabilire l'incompatibilità della posizione di contrattista

universitario con ogni altro rapporto di lavoro retributivo (pubblico

o privato), avrebbe determinato una irrazionale discriminazione della

categoria (ora soppressa) dei contrattisti rispetto agli altri

docenti universitari, per i quali non era prevista tale

incompatibilità ed avrebbe, altresì, determinato una ingiustificata

disparità tra lavoratori autonomi da un lato e lavoratori

subordinati (impiegati pubblici e privati) dall'altro;

che si è costituita in giudizio la parte privata chiedendo che

venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

denunciata;

che ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei

Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, ai fini della risoluzione della presente

questione non appare pertinente il richiamo, contenuto nell'ordinanza

di rimessione, alla precedente sentenza di questa Corte n. 16 del

1980, atteso che in quel giudizio si verteva in materia di incarichi

universitari, relativa cioè ad una categoria, come quella dei

docenti, nella quale non erano compresi i contrattisti universitari

(sent. n. 43 del 1980);

che, tenuto conto della natura dei compiti all'epoca affidati ai

contrattisti stessi, non appare irragionevole che la legge ne avesse

stabilito l'incompatibilità della loro posizione con altro rapporto

di impiego, svolto in posizione subordinata e con vincolo di

continuità e come tale, quindi, ostativo alla possibilità di

svolgimento di quei compiti - ben diversi da quelli degli incaricati

universitari assunti nell'ordinanza come tertium comparationis - con

il dovuto impegno;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1952, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infodatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del d.-l. n. 580 del 1973

('Misure per l'Università'), sollevata in riferimento agli artt. 3 e

97 Cost. dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI