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Ordinanza 1125/1988 ECLI:IT:COST:1988:1125 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed due to failure of urgent decree to be converted into law within constitutional timeframe.

Numero d'incarto Ordinanza 1125/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional complaint inadmissible because the urgent decree under review was not converted into law within the prescribed period. The Province of Bolzano challenged the decree's compatibility with its Statute and the Constitution, while the Government argued for rejection. The Court ruled that unconverted urgent decrees cannot be subject to constitutional review, rendering all questions manifestly inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 77, second comma, of the Constitution; Art. 26, second comma, of Law No. 87/1953: Constitutional complaints against urgent decrees are inadmissible if the decree has not been converted into law within the statutory timeframe.

Parole chiave

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urgent decree conversion constitutional inadmissibility Statute of Bolzano unconverted decree manifest inadmissibility lavori pubblici divieto di costruzione di diritto pubblico legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 77, second comma, of the Constitution
1017, nonché dell'art. 77,
Art. 26, second comma, of Law No. 87/1953
Law No. 87/1953
Law No. 9/1988
art. 77 della Costituzione
1017, nonché dell'art. 77,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinance No. 665/1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

5 marzo 1988, n. 59 (Interventi urgenti nel settore delle opere

pubbliche) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,

notificato il 1° aprile 1988, depositato in cancelleria il 15

successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 5

marzo 1988, n. 59 ("Interventi urgenti nel settore delle opere

pubbliche") per violazione di vari articoli del suo statuto (8, nn.

13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione

emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26

marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonché dell'art. 77,

secondo comma, della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati

in una successiva memoria.

Considerato che il d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 non è stato

convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della

Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di

questa Corte (da ultimo, ord. n. 665 del 1988) va pronunciata la

manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1988, n. 39

("Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche"), in

riferimento agli artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo

comma; 107 dello Statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

e alle relative norme di attuazione emanate con i decreti

presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31

luglio 1978, n. 1017, nonché all'art. 77, secondo comma della

Costituzione, sollevata dal Presidente della Provincia Autonoma di

Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI