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Ordinanza 1123/1988 ECLI:IT:COST:1988:1123 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses pension law challenge due to lack of specific factual details in the lower court's request.

Numero d'incarto Ordinanza 1123/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding pension laws inadmissible. The lower court raised the issue without specifying the concrete pension amounts or treatment details involved in the dispute between the plaintiff and INPS. Consequently, the Court could not determine if the specific facts matched previously examined illegality profiles, rendering the challenge procedurally impossible to evaluate.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is inadmissible if the referring judge fails to identify the specific factual object or concrete treatment details necessary to assess the alleged illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility lack of factual specificity pension treatment comparison procedural requirements concrete case facts priorità dell'integrazione sulla rendita suddivisione della previdenza professionale aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985
sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.
Sentenza n. 184 del 10 febbraio 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339 ("Disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla

Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), promosso

con ordinanza emessa il 15 marzo 1988 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ribuoli Wanda e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 349 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 31, prima Serie speciale, dell'anno

1988;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 15

marzo 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339, nella parte

in cui non consente, per il periodo anteriore alla legge n. 638 del

1983, l'integrazione al minimo della pensione degli artigiani in caso

di cumulo con altra pensione;

che, secondo il giudice a quo, deriverebbe dalla norma

un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri

pensionati, alla stregua dei principi affermati da questa Corte con

sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.

Considerato che il Pretore di Milano apoditticamente afferma la

rilevanza della proposta questione senza peraltro individuare

l'oggetto della stessa;

che, pertanto, in assenza di elementi in ordine alla fattispecie

concreta e, in particolare, di indicazioni circa i trattamenti

pensionistici di cui si controverte nel giudizio a quo, non è dato

rilevare se la denuncia sia o meno riconducibile ai profili

d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1339 del

1962 già esaminati da questa Corte con sentenza n. 184 del 10

febbraio 1988;

che la questione è quindi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,

n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e

loro familiari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI